Professione

Professionisti, cessione dello studio in unica soluzione con tassazione separata

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di Giovanni Petruzzellis

Può verificarsi che un professionista, con l’avvicinarsi dell’età pensionabile, decida di trasferire ad altri, dietro corrispettivo, la propria attività. In tale evenienza si pone il problema di inquadrare sul piano fiscale la natura delle somme incassate a fronte della cessione della clientela dello studio professionale.
Sul piano normativo la soluzione va ricercata nell’articolo 36 del Dl 223/2006 il quale ha aggiunto all’articolo 54 del Tuir il comma 1-quater. La norma stabilisce che le somme percepite a seguito del trasferimento della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale, concorrono alla formazione dei redditi di lavoro autonomo. Il legislatore ha così colmato il vuoto normativo che connotava la disciplina previgente.
Anteriormente alla predetta modifica, infatti, in assenza di una specifica norma in materia, l’agenzia delle Entrate aveva ricondotto il suddetto corrispettivo tra i redditi diversi, in quanto corrisposti a fronte della «assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere» (cfr. risoluzione n. 108/E del 2002).
Sul piano dichiarativo, le somme incassate a fronte della cessione della clientela devono essere indicate nel quadro RE, tra gli altri compensi (rigo RE3) del modello Redditi. Nel caso in cui il pagamento del corrispettivo sia pattuito in forma rateizzata, come spesso avviene nelle transazioni in esame, lo stesso concorrerà a tassazione per la quota effettivamente percepita in ciascun anno, in adesione al principio generale di cassa che caratterizza i redditi di lavoro autonomo.
Nel caso in cui il corrispettivo pattuito sia corrisposto in un’unica soluzione, un’alternativa alla tassazione ordinaria consiste nel ricorrere alla tassazione separata ai sensi della lettera q-ter del comma 1 dell’articolo 17 del Tuir. La finalità della norma, introdotta anch’essa dal Dl 223/2006, è quella di evitare che le somme in questione, relative al trasferimento di beni il cui valore si è incrementato nel corso di più anni, concorra a tassazione in una singola annualità con applicazione della tassazione progressiva.
Quindi, nel caso in cui il corrispettivo sia percepito in un'unica soluzione, il legislatore ha previsto la possibilità di optare per l’assoggettamento a tassazione proporzionale delle somme, con applicazione dell’aliquota media d’imposta corrispondente al reddito del contribuente nel biennio precedente.
L’agenzia delle Entrate, con la circolare 11/E del 2007 (paragrafo 7.1), ha precisato che il regime di tassazione separata è applicabile anche nel caso in cui il corrispettivo della vendita dell’attività professionale sia percepito in più rate, ma nello stesso periodo d’imposta.
A livello dichiarativo, la scelta per la tassazione separata va confermata, con l’indicazione dell’intero importo percepito nel periodo d’imposta, nel quadro RM, sezione seconda, del modello Redditi (righi da RM3 a RM7), indicando in colonna 1 la lettera h.
In ogni caso, a prescindere dalla modalità di tassazione adottata, ordinaria o separata, la cessione deve essere documentata dal professionista cedente con l’emissione di una o più fatture da assoggettare a Iva, cassa di previdenza e ritenuta d’acconto.
Per quanto concerne l’Iva, in particolare, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme percepite a fronte della cessione della clientela professionale configurano il corrispettivo di una «prestazione di servizio», consistente nel permettere la prosecuzione del rapporto professionale in essere con i vecchi clienti, nell’impegno di non proseguire il rapporto professionale con i clienti ceduti e infine nel «favorire la prosecuzione del rapporto» con l’acquirente (risoluzione 108/E).

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