Professione

Professionisti, la deduzione degli interessi segue l’inerenza

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di Giovanni Petruzzellis

Gli interessi passivi addebitati sul conto corrente dedicato all’attività professionale non scontano le specifiche limitazioni alla deducibilità previste nell’ambito del reddito d’impresa.

L’ articolo 54 del Tuir , infatti, dispone che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni «è costituto dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione», senza fornire indicazioni sul regime di deducibilità degli interessi passivi.

La mancata previsione di una disciplina specifica non implica, tuttavia, alcuna limitazione, trovando applicazione le regole generali poste a fondamento della determinazione del reddito di lavoro autonomo: ossia l’inerenza, il criterio di cassa e la documentazione della spesa. In nessun caso sono applicabili ai lavoratori autonomi le limitazioni previste per i soggetti Irpef esercenti attività d’impresa, con riferimento ai quali l’articolo 61 del Tuir prevede che «gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi».

Tale impostazione è confermata dalle istruzioni allegate al modello Redditi 2017, concernenti la compilazione del rigo RE13, che prevedono la possibilità di considerare in deduzione gli interessi passivi sostenuti per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione.
Sulla base delle predette indicazioni è evidente che, relativamente all’acquisto di beni strumentali interamente impiegati nell’esercizio dell’attività, possono essere dedotti dal reddito di lavoro autonomo gli interessi sostenuti per acquistare tali cespiti. Più precisamente, nel caso di apertura di un finanziamento o di pagamento rateizzato della spesa, gli interessi applicati seguiranno il regime di deducibilità del bene. Ad esempio, gli interessi passivi su un finanziamento aperto per l’acquisto di macchinari per l’ufficio sono interamente deducibili in quanto anche l’ammortamento di tali cespiti è interamente deducibile.

Conclusioni analoghe sono riferibili agli interessi passivi addebitati sul conto corrente e documentati dall’estratto conto di liquidazione delle competenze periodiche. Tali oneri sono interamente deducibili a condizione che il conto corrente sia dedicato esclusivamente all’attività professionale. La deducibilità sarà invece parziale qualora il conto corrente sia utilizzato promiscuamente sia per l’attività professionale sia per eseguire operazioni extra professionali. In ogni caso è fondamentale che i prelievi personali non siano superiori a quelli consentiti dal reddito derivante dall’attività professionale; diversamente, infatti, gli interessi da scoperto di conto corrente difetterebbero del requisito di inerenza.

Gli oneri per interessi passivi devono essere annotati contabilmente al momento del pagamento. Per i professionisti in contabilità ordinaria, tale annotazione deve essere eseguita sul registro cronologico dei movimenti finanziari, mentre per i professionisti in contabilità semplificata va riportata sul registro Iva acquisti integrato o sul registro incassi e pagamenti. In base all’ articolo 66, comma 11, del Dl 331/1993 , non sono deducibili gli interessi passivi concernenti la liquidazione dell’Iva effettuata con periodicità trimestrale. Inoltre, a prescindere dalla relativa natura, tutti gli interessi sono indeducibili ai fini Irap.

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