Imposte

Professionisti, la partita Iva resta aperta per i corrispettivi ancora da fatturare

La risposta a interpello 218 precisa che i compensi ancora da incassare non possono essere gestiti con ricevuta per prestazioni occasionali

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di Alessandra Caputo

Il professionista che non svolge più l’attività professionale non può cessare la partita Iva in presenza di corrispettivi per prestazioni rese ancora da fatturare ai propri clienti. Lo precisa la risposta a interpello 218/2022 dell’agenzia delle Entrate.

Il tema riguarda la corretta gestione dei compensi percepiti dopo la chiusura della partita Iva. L’istanza di interpello veniva presentata da un avvocato che, dopo essersi trasferito all’estero e dopo aver chiuso la partita Iva italiana, era in procinto di incassare un compenso per una prestazione svolta nel 2014. Chiedeva, pertanto, come dovesse certificare questo compenso e, in particolare, se potesse emettere una ricevuta per prestazione occasionale come previsto dalla legge 92/2012.

Nella risposta l’Agenzia ricorda che, come previsto dall’articolo 35 del Dpr 633/1972, il contribuente che cessa l’attività deve darne comunicazione entro 30 giorni e che tale termine decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione, fermo restando le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. In altre parole, la presenza di compensi non ancora incassati preclude al professionista la possibilità di cessare la partita Iva.

Né tali compensi possono essere gestiti, come suggerito dall’istante, con l’emissione di una ricevuta per prestazione occasionale in quanto, nel momento in cui la prestazione era stata resa, l’attività era svolta con professionalità e abitualità. Al mantenimento della partita Iva aperta l’Agenzia pone una alternativa: l’imputazione dei compensi non ancora percepiti nell’ultima dichiarazione da presentare. Tale soluzione era già stata suggerita dall’Agenzia per i contribuenti in regime dei minimi (circolare 17/E/2012) e in regime forfettario (circolare 10/E/2016).

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