Professionisti, prestazioni gratuite da spiegare
Il tema relativo alle prestazioni rese a titolo gratuito dai professionisti è piuttosto ricorrente nel contenzioso fiscale che origina dai rilievi sollevati in sede di verifica da parte dell’amministrazione finanziaria, basati sulla contestazione della condotta antieconomica del contribuente.
Tale considerazione non dovrebbe, tuttavia, prescindere da un’attenta valutazione di merito che tenga debitamente conto dei soggetti destinatari delle prestazioni rese a titolo gratuito, spesso collegati al professionista da vincoli di parentela o di amicizia.
La regola generale
L’articolo 54 del Tuir stabilisce che il reddito di lavoro autonomo «è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti (…) e quello delle spese sostenute nell’esercizio dell’arte o della professione» (principio di cassa).
Avvalendosi degli strumenti informativi a propria disposizione e dell’incrocio dei dati, gli uffici motivano di solito le contestazioni in oggetto ritenendo la condotta del professionista irragionevole e antieconomica, procedendo alla rettifica analitico-induttiva del reddito ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973 (articolo 54, comma 2, Dpr 633/72 ai fini Iva). Questa modalità di accertamento è attivabile in presenza di determinate condizioni, ossia l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione sulla base della documentazione o delle notizie raccolte dai verificatori. Le contestazioni possono dunque essere sollevate anche in presenza di compensi congrui e coerenti rispetto a quelli risultanti dagli studi di settore nonché in presenza di una contabilità regolarmente tenuta.
La strategia difensiva
È opinione consolidata in dottrina quella per cui la strategia difensiva, in presenza di tali contestazioni, debba prendere le mosse dalla presentazione di un’istanza di accertamento con adesione con il deposito di una memoria in cui illustrare la correttezza e la regolarità delle scritture contabili e contestare nel merito, anche con l’allegazione di documenti, i rilievi dell’Ufficio, esponendo le ragioni della natura gratuita delle prestazioni svolte.
Qualora non si dovesse raggiungere un accordo, in sede contenziosa, tra le ragioni di diritto è opportuno invocare l’orientamento della Cassazione secondo cui non sono contestabili da parte del fisco le prestazioni rese a titolo gratuito a favore di parenti, amici, soci di società clienti dello studio e di altre persone in grado di incrementare la clientela ( Cassazione, sentenza 21972/2015 ).
La posizione delle Entrate
È inoltre opportuno citare la circolare dell’agenzia delle Entrate 84/2001, parte 12, relativa alle metodologie di controllo degli studi legali. Il documento di prassi ha infatti affermato che «la gratuità delle prestazioni può essere considerata verosimile nei confronti di parenti o di colleghi-amici».
La stessa circolare aggiunge che «qualora il contribuente giustifichi la mancata emissione della fattura con la gratuità della prestazione (…) si deve procedere alla verbalizzazione dei motivi del mancato pagamento ed alla verifica di quanto asserito attraverso controlli incrociati».
In quest’ottica, al fine di prevenire future contestazioni, specialmente nei casi in cui i beneficiari delle prestazioni rese a titolo gratuito non siano legati da rapporti di parentela con il professionista, potrebbe essere opportuno elaborare delle lettere di incarico professionale, da trasmettere per posta ordinaria o a mezzo pec, in cui dettagliare le motivazioni per le quali non sarà previsto alcun corrispettivo.