Professione

Professionisti, lo studio associato è soggetto all’Irap

di Emilio de Santis

Lo studio professionale associato è soggetto all’Irap. Quando, infatti, l’attività diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi è esercitata dai soggetti passivi dell’imposta a norma dell’articolo 3 del Dlgs 446/1997 (comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni) l’imposta regionale sulle attività produttive è sempre dovuta. Lo afferma la sentenza 13729/2017 della Cassazione , nell’accogliere il ricorso delle Entrate contro la sentenza d’appello.
La vicenda traeva origine da un’istanza di rimborso Irap (anni 2001, 2003 e 2004) presentata da uno studio associato, sulla quale si era formato il silenzio rifiuto impugnato dal contribuente, poi giunta all’esame della Ctr, che aveva parzialmente accolto l’appello del contribuente, riconoscendo l’insussistenza dell’autonoma organizzazione, e quindi il diritto del contribuente al rimborso dell’imposta (non per il 2001, essendosi verificata la decadenza, ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/1973.
Se non che la pronuncia della Ctr precede di oltre un lustro quella della Cassazione a Sezioni Unite 7371/2016 , la quale ebbe modo di trattare di analogo caso, a seguito dell’ordinanza di rinvio operata dall’ordinanza 3870/2015. In essa i giudici riuniti nel massimo consesso, affermano il principio di diritto per il quale, quando l’attività è esercitata da «società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma dell’articolo 3 del 446/1997 - comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni - essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione».
La sentenza in commento non aggiunge altro, rimettendosi quindi all’enunciato letterale sancito dalle Sezioni Unite. Peraltro di uguale segno anche la sentenza della 13728/2017 della Cassazione, che la ricalca fedelmente, ambedue escludendo la necessità di «ulteriori accertamenti di fatto». Con queste pronunce si delinea uno scenario che rende più ardua la possibilità di provare (si veda Il Quotidiano del Fisco del 16 settembre 2016 ) l’esclusione da Irap nei casi in cui il lavoro professionale è svolto dai singoli associati e non è stato potenziato e derivato dalla struttura.

Cassazione, V sezione civile, sentenza 13729 del 31 maggio 2017

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