Adempimenti

Proroga al 31 dicembre anche per le domande di Cassa Covid

Termini di decadenza estesi per le scadenze tra il 31 gennaio e il 30 settembre

Tra le modifiche apportate al Dl 146/2021 in sede di conversione nella legge 215/2021 una riguarda i fruitori degli interventi d’integrazione salariale di tipo emergenziale.

Si tratta del nuovo articolo 11-bis, che prevede un differimento al 31 dicembre 2021 dei termini decadenziali riferiti all’invio dei dati utili per il pagamento diretto ai lavoratori (da parte dell’Inps) e il saldo delle prestazioni. Inoltre, anche se la norma nella sua costruzione letterale non sembra volere estendere la mini proroga alle domande di accesso, l’Istituto interpreta estensivamente la disposizione e, nel messaggio 4580/2021 diffuso il 21 dicembre, apre anche alle istanze. Di fatto, dunque, si riaprono i termini per le domande di Cigo, Cigd, Aso dei fondi di solidarietà bilaterali e Fis, Cisoa. Parimenti, vengono riaperti i termini per l’invio dei dati che servono all’Inps per pagare direttamente le prestazioni. La norma, inoltre, offre altro tempo ai datori per effettuare i conguagli di quanto anticipato ai lavoratori.

Gli interventi d’integrazione salariale che fruiscono della sanatoria devono essere targati Covid-19. Secondo quanto previsto dalla legge di conversione del Dl 146, per fronteggiare il costo vengono stanziati 10 milioni per il 2021. È attribuito all’Inps il compito di monitorare il rispetto del limite di spesa. Oggetto del differimento sono le scadenze ricadenti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.

Sappiamo che la normale scadenza di presentazione delle domande di interventi di cassa di tipo emergenziale è collocata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In base alla moratoria, sono prorogate a fine anno le domande riferite ai trattamenti Covid-19 riferiti ai periodi da dicembre 2020 ad agosto 2021 compreso.

Flussi di pagamento

La normale scadenza di trasmissione dei modelli SR 41 (fino al 31 dicembre 21), degli uniemens-Cig (invio facoltativo sino alla fine del 2021, che diverrà obbligatorio dal 1° gennaio 2022) e del modello SR43 semplificato è prevista entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato (finisce) il periodo di trattamenti o entro 30 giorni dalla notifica della Pec contenente l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda. Per effetto delle modifiche introdotte, viene prorogata al 31 dicembre 2021 il termine di trasmissione dei dati riferiti a eventi di sospensione/riduzione dell’attività connessi all’emergenza epidemiologica da covid terminati ad agosto 2021, ovvero quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021 (arco temporale massimo che comprende, ovviamente, anche i mesi precedenti).

Modalità operative

Le modalità operative cui i datori devono attenersi ricalcano situazioni analoghe pregresse. Chi non ha presentato la domanda, può farlo entro il 31 dicembre utilizzando le consuete casuali riferite all’evento. Chi ha inoltrato l’istanza fuori termine, e la stessa è stata totalmente respinta, non deve fare nulla. Chi, invece, ha inoltrato domande riguardanti periodi diversi, parte accettate e parte respinte, dovrà ripresentare la domanda per quest’ultime, se rientrano nell’arco temporale oggetto della proroga. Idem per l’invio delle informazioni occorrenti per il pagamento diretto dell’Inps: chi ha omesso, ha tempo sino alla fine dell’anno, chi ha già trasmesso ma in ritardo può aspettare la comunicazione dell’Inps.

Conguagli somme anticipate

La moratoria, per la prima volta, rimette in pista anche i conguagli. Considerata la maggiore complessità delle situazioni da considerare per attuare la previsione contenuta dal nuovo articolo 11 bis del decreto fisco-lavoro, l’Inps rinvia le relative istruzioni operative a un successivo messaggio di prossima pubblicazione.

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