Professione

Quadri, Pc e mobili: ecco le voci che compongono il reddito dei professionisti

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di Nicola Forte

In concreto non sarà sempre facile comprendere se una prestazione possa rientrare o meno tra i compensi del professionista. La verifica deve essere effettuata caso per caso. Se non si tratta di un «compenso» vero e proprio, la somma incassata potrebbe essere comunque soggetta a tassazione, ma secondo criteri diversi da quelli previsti per i redditi professionali. Anche gli obblighi contributivi saranno diversi.

L’agenzia delle Entrate ha indicato i criteri per comprendere quali sono le condizioni da verificare affinché la somma incassata per una prestazione possa essere considerata un’entrata tipica dell’attività svolta e, di conseguenza, rientrare tra i compensi. Secondo l’Agenzia si deve verificare se sussiste una connessione tra l’attività di collaborazione eventualmente svolta e quella professionale “tipica”. Deve essere quindi accertato se per lo svolgimento della collaborazione «siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente» (circolare 67/E del 2001).

Tuttavia la valutazione va effettuata in via prioritaria a seconda di quanto previsto di volta in volta dai singoli ordinamenti professionali (circolare 105/E del 2001).

Facciamo il caso di un dottore commercialista che è amministratore di una società. L’ordinamento professionale della sua categoria prevede che la prestazione di amministratore sia tipica. Il compenso incassato rappresenta, quindi, un’entrata tipica che concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo. A questa stessa conclusione non si arriva se l’amministratore è un ingegnere e l’oggetto sociale della società è costituito, ad esempio, dalla vendita di mobili ed arredi. L’attività di amministratore non è considerata tipica dall’ordinamento professionale degli ingegneri. In questo caso il compenso percepito ha natura di reddito assimilato al lavoro dipendente non soggetto ad Iva (in quanto non attratto nell’attività principale) e i cui criteri di tassazione sono diversi.

Ma l’agenzia delle Entrate ha chiarito che se l’attività svolta dalla società è oggettivamente connessa a quella tipica, i compensi risultano “attratti” nel reddito di lavoro autonomo. Questo succede, ad esempio, per i compensi di un ingegnere amministratore se la società ha per oggetto lo svolgimento di un’attività di ingegneria o nel settore delle costruzioni.

La verifica deve essere effettuata caso per caso. Ad esempio, se un dottore commercialista percepisce un gettone di presenza per la partecipazione ai lavori di una commissione istituita dal proprio ordine professionale, con l’intento di fornire agli iscritti un servizio di informativa fiscale, si utilizzano conoscenze tecnico/giuridiche collegate all’attività di dottore commercialista. In questa ipotesi i gettoni di presenza sono compensi di lavoro autonomo.

Viceversa se i gettoni di presenza riguardano la partecipazione ad una commissione di un ente associativo, che ha per oggetto l’hobby della fotografia, è intuibile come nessuna “attrazione” possa verificarsi. I redditi (i gettoni di presenza) sono in questo caso assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La diversa qualificazione del reddito incide sul regime di tassazione delle spese. Infatti, i rimborsi spese per eventuali trasferte effettuate dai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente sono esclusi dalla tassazione Irpef.

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