Imposte

Quei correttivi urgenti per ridurre l’impatto negativo della detrazione Iva su imprese e professionisti

di Benedetto Sanatcroce

Se proprio si vuole mantenere operative le nuove regole, adottate a metà del 2107, sull’esercizio a detrazione dell’Iva ci vuole un impegno congiunto del legislatore e delle autorità amministrative a trovare delle soluzioni operative coerenti con le finalità accertative della nuova disposizione, senza creare per i contribuenti nuovi oneri nascosti o sforzi informatici eccessivi rispetto agli obiettivi della norma.
In particolare, l’impegno dovrà rispettare con proporzionalità e equilibrando l’interesse pubblico con quello dei singoli contribuenti almeno di una serie di principi. Vediamoli di seguito.

•Il diritto a detrazione, in linea anche con i principi espressi dalla Corte di giustizia, deve essere sempre effettivo e consentito mese per mese, anche nel caso in cui la fattura è emessa a dicembre 2017 ed è ricevuta dal cessionario/committente dopo il 16 gennaio 2018.

•Il diritto a detrazione deve essere garantito, in linea con le nuove regole previste in materia di regolarizzazione alla fine del 2016, anche dopo il termine del 30 aprile 2018 con la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore.

•È necessario, per raggiungere in modo effettivo gli scopi accertativi sottesi alla disposizione, modificare l’articolo 25 del Dpr 633/72 riportando il termine di registrazione al 30 aprile dell’anno di esigibilità.

•Per le fatture differite, in particolare per quelle fatture che vengono emesse, sulla base di un documento di trasporto, entro il 15 del mese successivo alla consegna, è necessario introdurre un obbligo di indicare in fattura che si tratta di fatture differite ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972.

•Per allineare tutti i dati con la dichiarazione relativa al momento di esigibilità dell’imposta (comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva; comunicazione dei dati fatture e dichiarazione annuale Iva) è necessario riportare le scadenze dei primi due adempimenti al 30 aprile 2018 uniformandole con quella della dichiarazione.

•È necessario chiarire che le nuove regole non operano, in tutti i casi per i quali la limitazione temporale dell’articolo 19 del Dpr 633/72 non si può applicare per ragioni sistematiche quali ad esempio i regimi speciali ovvero per eventi eccezionali quali ad esempio in caso di accertamenti (articolo 60, comma 7, dello stesso decreto) ovvero in caso di note di variazione (articolo 26) ovvero in caso di regolarizzazione da parte del cessionario/committente (articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97).

Qualunque iniziativa si voglia prendere è necessaria prenderla subito perché le nuove regole avranno un impatto organizzativo notevole con riferimento al mese di dicembre, con effetti su tutta l’impostazione contabile, contrattuale e finanziaria del 2018. In effetti, le modifiche comporteranno per le imprese e i professionisti, oltre a degli effettivi cambi di prassi interne, anche dei mutamenti informatici di non poco conto che solitamente necessitano analisi e conseguenti interventi, che, in particolare per le imprese più strutturate e per i centri di servizio, si realizzano solo con mesi di lavoro.

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