Controlli e liti

Quota liquidata agli eredi: la deduzione è legata al decesso, non alla perizia

Per la Ctp Pisa n. 253/2/2022 ai fini della deducibilità rileva il periodo in cui avviene il trasferimento

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di Alessandro Borgoglio

La liquidazione agli eredi del valore corrispondente alla quota societaria detenuta nella società dal socio defunto rileva, ai fini della deducibilità da parte della stessa società, nel periodo d’imposta in cui si verifica il decesso del socio, e non in quello successivo in cui è realizzata la perizia di stima del valore della società e delle quote sociali. Lo ha stabilito la Ctp Pisa, con la sentenza 253/2/2022 (presidente e relatore Schiavone).

Una Sas costituita da due soci, a seguito di decesso da parte di uno di essi nel 2013, aveva dovuto liquidare agli eredi di tale socio, in forza di una clausola contenuta nei patti sociali, il valore della sua quota sociale. A causa di problematiche personali dell’altro socio rimasto, che gli avevano impedito di gestire la società – tanto che era dovuto intervenire anche il tribunale con la nomina di un amministratore e poi un liquidatore – la perizia di stima per la determinazione del valore dei bei sociali e quindi della quota del socio defunto era stata redatta soltanto nel 2016.

La società già nel 2013 aveva portato in deduzione dal reddito d’impresa il valore della quota poi liquidata agli eredi del socio defunto, mentre, secondo l’accertamento del Fisco, tale componente di reddito non sarebbe stato deducibile prima del 2016, anno in cui era stata redatta la perizia di stima della società ed era così stato determinato il valore delle quote dei soci.

Secondo l’articolo 109, comma 1, del Tuir, che reca il principio di competenza, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Secondo i giudici provinciali, per quanto concerne il requisito normativo dell’esistenza certa del componente reddituale, poiché nel caso di specie la perizia di stima del 2016 non ha avuto ostacoli di sorta per stabilire il valore delle quote ora per allora, è evidente che esso sia da considerare oggettivamente determinabile nel momento in cui si è verificato il trasferimento delle quote stesse, a seguito di decesso del socio, ovvero nel 2013.

Non dissimile – per i giudici – è il ragionamento da condurre circa il requisito normativo della determinabilità, posto che, se si fosse potuto porre in essere la perizia in una frazione di tempo successiva al trasferimento del diritto (decesso del socio), sarebbe stato quello il momento rilevante, alla stessa stregua che se, per un impedimento occasionale, se ne è potuto solo documentare la determinazione in un periodo successivo.

Da qui la conferma della rilevanza del componente reddituale nel 2013 in cui era avvenuto il decesso del socio e, quindi, la bocciatura dell’accertamento.

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