Quotazione in borsa delle Pmi con credito d'imposta
Credito d'imposta pari al 50 per cento, fino a un massimo di 500mila euro, per le spese di consulenza sostenute per la quotazione di Pmi.
Con il decreto del Mise del 23 aprile 2018 è stata data attuazione alla norma contenuta nella legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 89 a 92 della legge 205/2017), che prevede un credito d'imposta per quelle imprese che intendono quotarsi in un mercato regolamentato o in «sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo», cosiddetto See.
Sono ammessi a godere dell'agevolazione le Pmi, e il decreto attuativo specifica si tratta di quelle imprese individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6.5.2003, che ne individua i parametri di grandezza.
Per beneficiare, però, del credito d'imposta, l'articolo 3 del richiamato decreto attuativo, stabilisce le caratteristiche che devono possedere le imprese tra cui l'essere costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese, sostenere, dal primo gennaio 2018, spese di consulenza per ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione e presentare domanda alla quotazione dopo il 1 gennaio 2018.
L'articolo 4 del decreto attuativo individua, invece, le spese di consulenza che sono ammesse al credito d'imposta. Si tratta di quelle sostenute in vista del processo di quotazione e finalizzate alla quotazione stessa, come, per esempio, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, delle attività che vengono fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e che sono finalizzate ad attestare l'idoneità della società, delle attività necessarie al fine di collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione, delle attività finalizzate al supporto della società nella fase di revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche, con conseguente preparazione di un report e di una due diligence, delle attività di assistenza alla società nella fase di redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, delle attività riguardanti questioni legali, fiscali e contrattualistiche, inerenti la procedura di quotazione, e infine delle attività di comunicazione necessarie a offrire massima visibilità della società «a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria».
Le attività di consulenza evidenziate devono essere prestate da consulenti esterni, siano essi persone fisiche o giuridiche «come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità».
Il credito d'imposta viene riconosciuto, fino a un importo massimo di euro 500mila, nella misura massima del 50 per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta, che non concorre alla determinazione del reddito e nemmeno alla base imponibile Irap e non rileva, altresì, per il rapporto di indeducibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la sua concessione.
Per avere il riconoscimento di tale credito d'imposta, è necessario inoltrare, in via telematica, alla pec «dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it», apposita istanza, nel periodo che va dal primo ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione, al 31 marzo dell'anno successivo.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco