Rapporti continuativi, obbligo dopo i 5mila euro
Archivio antiriciclaggio in soffitta, arrivano le nuove regole per la conservazione dei dati. La Banca d’Italia ha messo infatti in consultazione da qualche giorno sul proprio sito le nuove disposizioni in materia di conservazione e utilizzo dei dati e delle informazioni, detenute dagli intermediari, a fini antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.
L’iniziativa dell’Autorità attua il comma 3 dell’articolo 34 del Dlgs 231/2007, come modificato da analogo decreto 90/2017. La nuova disposizione, va ricordato, non fa più riferimento alla “registrazione” dei dati, bensì sola alla “conservazione” dei medesimi. Ciò ha fatto legittimamente pensare all’abolizione dell’Archivio unico informatico (Aui) e dei registri dei liberi professionisti e degli altri soggetti obbligati. Anche se il “sistema”, attraverso le proprie rappresentanze di categoria, ha già fatto sapere che conserverà il predetto Archivio, essendo facoltativo mentre un regolamento della Banca d’Italia si renderà necessario per le ipotesi residuali. Quest’ultima, tra l’altro, fa salvo l’Aui come mezzo di conservazione standard, così come previsto dall’articolo 4 del provvedimento. Seppur confermando la libertà di scelta per adempiere all’obbligo in questione, viene previsto che i sistemi adottati presentino i requisiti della “accessibilità e integrità dei dati”, nonché del mantenimento della loro “storicità”. Come previsto dalla legge antiriciclaggio, sin dagli albori, le informazioni e i dati raccolti devono sempre consentire alle autorità, sia di vigilanza sia di polizia, di ricostruire agevolmente e con rapidità l’operatività della clientela.
La Banca d’Italia stessa precisa che i nuovi criteri dettati nella circolare e nei suoi allegati non comportano stravolgimenti delle precedenti modalità di conservazione, ma tendono a uniformare dette modalità e i connessi obblighi.
Alcune opportune precisazioni riguardano la clientela “a basso rischio”, per la quale vigeva (prima del decreto 90) l’esonero dagli obblighi di conservazione. Ciò non sarà più possibile anche in questi nuovi standard elaborati. Quindi la conservazione dovrà attuarsi, anche se non necessariamente si dovrà mantenere per alcuni di essi la disponibilità.
Si ricorda inoltre che il decreto 231/07 richiede la conservazione dei documenti su tutte le operazioni effettuate sui rapporti continuativi, a prescindere dall’importo, che invece la Banca d’Italia indica in 5mila euro nel comma 1, lettera b), dell’articolo 6 del suo provvedimento. E sparisce l’obbligo di rilevazione delle operazioni frazionate, che cumulate portavano al superamento della soglia di euro 15mila. Una agevolazione prevista dal provvedimento, la cui procedura di consultazione scadrà il 30 settembre prossimo, si riferisce alla semplificazione degli Aui che si vorranno continuare a utilizzare, eliminando (facoltativamente) le registrazioni dei rapporti continuativi. Ricordiamo che il provvedimento vede come destinatari solo gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 dello stesso.
Una precisazione è contenuta nell’articolo 3 in consultazione, che impone solo sistemi di conservazione “informatizzati” : è vero che gli intermediari finanziari già utilizzavano in esclusiva detti sistemi, ma questa disposizione sgombra il campo da interpretazioni che potessero far pensare alla sola evidenza cartacea.
Le regole per la standardizzazione di queste nuove procedure sono contenute nei quattro allegati che l’Authority mette altresì a disposizione degli utenti, che potranno proporre eventuali modifiche a seconda delle specificità delle rispettive attività.