Rate lunghe per il saldo Iva anche per chi ha pagato la prima tranche a marzo
La circolare 25/E consente al contribuente di pagare quanto dovuto ad aprile e maggio entro il 16 settembre in unica soluzione o come prima di quattro rate
Rateazione del saldo annuale Iva a maglie larghe. Per la circolare 25/E del 20 agosto 2020 (paragrafo 3.4.1), il contribuente che, pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del versamento del saldo Iva per il 2019, in scadenza ordinaria al 16 marzo 2020, ha comunque versato la prima rata, ma non anche quelle in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020, potrà, al pari del contribuente che non ha legittimamente versato nulla a marzo 2020, versare ciò che residua del debito annuale Iva in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino a un massimo di quattro mensili di pari importo, con il versamento della prima rata a partire dalla stessa data del 16 settembre 2020.
Il contribuente che, invece, ha versato la prima rata a marzo 2020, perché escluso dal beneficio della sospensione dei versamenti di marzo 2020 disposta dalle norme emanate a seguito del Covid -19 e ha invece beneficiato, avendone i requisiti, della sospensione disposta per i mesi di aprile e maggio 2020, dovrà versare nei termini ordinari le rate che residuano, potendo rinviare al 16 settembre 2020 il versamento delle sole rate sospese di aprile e maggio 2020.
In tali casi è applicabile l’articolo 97 del Dl 104/2020, che ha previsto, in alternativa, che i versamenti sospesi possono essere effettuati, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla stessa data. Il restante 50 per cento può essere versato, sempre ratealmente, sino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021, che slitta a lunedì 18 gennaio 2021.
Tra i contribuenti che beneficiano della proroga del saldo Iva 2019 rientrano, ad esempio, gli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per i quali sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi:
Oalle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
Oall’Iva, e, quindi, anche al saldo Iva 2019, in scadenza ordinaria al 16 marzo 2020;
Oai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.