Realizzo controllato anche in presenza di azioni proprie detenute dalla società conferita
La risposta all’interpello 135/2020 consente l’applicazione del regime ex articolo 177, comma 2 del Tuir
Il conferimento di partecipazioni detenute da due persone fisiche in una società che ha in portafoglio azioni proprie non integra in capo alla conferitaria una situazione di controllo preesistente e consente quindi l'applicazione del regime del realizzo controllato ai sensi dell'articolo 177, comma 2 del Tuir. È questo il tenore della risposta n. 135 del 20 maggio.
Due coniugi detengono (il marito al 20% e la moglie all'80%) l'intero capitale della holding di famiglia Beta Srl. Vi è poi un'altra società (Delta Spa) che è detenuta al 5% dal marito, al 20% dalla moglie, al 47% da Beta stessa e per il restante 28% detiene azioni proprie.
L'istante e la moglie vorrebbero procedere ad una riorganizzazione per cui:
•conferiscono a Beta le azioni detenute in Delta (il 5% e il 20%)
•Beta quindi deterrebbe 72% di Delta (il restante 28% sono azioni proprie)
•marito e moglie continuano a partecipare nella holding di famiglia con le medesime percentuali (rispettivamente 20 e 80).
L'istante intende applicare il realizzo controllato previsto dall'articolo 177 , comma 2, del Tuir ma si domanda se, in virtù del fatto che Beta detiene il 47% di Delta e questa ha azioni proprie per il 28%, tale situazione possa configurare in capo alla conferitaria Beta una situazione che è già di controllo ex articolo 2359, comma 1, numero 1 e che quindi possa precludere l'applicazione del regime di realizzo controllato.
Nella risposta l'Agenzia ricorda che il regime del conferimento a realizzo controllato, applicabile anche ai privati non imprenditori, prevede che la conferitaria (Beta) acquisisce o integra, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, il controllo di diritto della società (Delta) le cui partecipazioni sono conferite. Di conseguenza non si tratta di un regime di neutralità fiscale ma che lega il valore di realizzo delle partecipazioni conferite in base all'aumento di patrimonio netto contabile. Pertanto i riflessi reddituali del conferente dipendono dal comportamento contabile della conferitaria.
Venendo al caso di specie, la questione riguarda il fatto che Beta possiede il 47% di Delta che possiede a sua volta il 28% di azioni proprie, dovendosi comprendere se ciò integri già una situazione di controllo. L'Agenzia ricorda la disciplina dell'art. 2357-ter del Codice civile , in base alla quale per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo del quorum costitutivo ed escluse da quello deliberativo.
Per le altre, come quella di specie, le azioni proprie devono essere conteggiate nel calcolo sia dei quorum assembleari costitutivi che di quelli deliberativi (in senso conforme Cassazione, 23950 del 2 ottobre 2018). Di conseguenza, il computo nel quorum deliberativo dei voti sospesi riferibili alle azioni proprie detenute dalla società conferita, comporta che la conferitaria non detenga il controllo nella situazione ante conferimento, ma che lo acquisisca attraverso il conferimento operato dalle persone fisiche, con conseguente applicabilità del regime di cui all'articolo 177 comma 2 del Tuir.