Rebus decorrenza per il prelievo del 26%
Come si identificano gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 che - se distribuiti in relazione a partecipazioni detenute fuori dall’esercizio d’impresa, a persone fisiche residenti - sono soggetti a ritenuta d’imposta del 26% anche se la partecipazione è qualificata? È questo uno dei problemi sorti in relazione al passaggio al nuovo regime di tassazione delle partecipazioni qualificate introdotto dall’articolo 1, commi 999 e seguenti, della legge di Bilancio (205/2017).
Il comma 1005, infatti, stabilisce che il nuovo regime si applichi agli utili percepiti dal 1° gennaio 2018, ma il comma 1006 dispone che alle distribuzioni di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in base alle quali gli utili “qualificati” concorrevano a formare il reddito complessivo in certe percentuali (40%, 49,72%, 58,14%) secondo l’anno di produzione, con la presunzione – a favore del contribuente – che fossero distribuiti per primi gli utili di più antica formazione, tassati in misura minore.
Letteralmente, quindi, gli utili degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, se distribuiti, non fruiscono del regime transitorio. Manca però una regola per stabilire come distinguere questi utili da quelli prodotti in precedenza; la presunzione che siano distribuiti prima gli utili meno recenti, infatti, è contenuta nel decreto ministeriale del 26 maggio 2017 che, tuttavia, riguarda solo gli utili prodotti fino al 2017.
Dovrebbe essere chiarito che, quando l’assemblea che delibera la distribuzione del dividendo non disponga diversamente, la presunzione operi anche per gli utili prodotti dal 2018 in poi.
Un caso particolare è quello della “liquidazione volontaria” della società. Infatti, se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e ciascun successivo esercizio intermedio è determinato “in via provvisoria” in base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al “bilancio finale”. Tuttavia, se la liquidazione si protrae per più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi. A seconda dei casi, potrà quindi accadere che eventuali residui utili distribuiti al termine della liquidazione si considerino integralmente prodotti in un esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (liquidazioni di durata inferiore a cinque esercizi, chiuse nel 2018 e seguenti) oppure prodotti in più esercizi e quindi soggetti a diversi regimi (liquidazioni ultra quinquennali).