Adempimenti

Redditi esteri, precisata la denominazione in RM

Cambia ancora la Sezione V del quadro RM della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

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di Marco Piazza

Cambia ancora la Sezione V del quadro RM della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, nella quale devono essere indicati i redditi di capitale di fonte estera diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Questi redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (articolo 18 del Tuir).

Nella versione aggiornata il 27 aprile scorso, la casella 5 del rigo RM12, introdotta quest'anno, non è più denominata “Imposta pagata all'estero” (si veda l’articolo su Nt+Fisco), ma “Credito Ivca” (Imposta sul valore dei contratti assicurativi).

Le istruzioni
Le precedenti istruzioni consentivano di scomputare le imposte pagate all'estero indicate nella casella 5 dall'imposta sostitutiva dovuta in Italia, ma erano in contrasto con la prassi (si veda, da ultimo, risposta 111 del 2020, nonché risposta 13 al Forum del Sole 24 Ore del 30 maggio 2019).

Le novità
Il cambio di denominazione della casella conferma che, come in passato, i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente:

devono essere assoggettati, all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 18 del Tuir nel loro ammontare lordo; senza, quindi, diritto a dedurre dall'imponibile le imposte pagate all'estero. Nel caso dei dividendi, quindi, non possono beneficiare del regime cosiddetto “netto frontiera” previsto per quelli percepiti per il tramite di intermediari residenti;

non danno diritto al credito per le imposte pagate all'estero.

Resta, per i dividendi, la discriminazione fra chi percepisce utili di fonte estera per il tramite di intermediari finanziari italiani, tassati dall'intermediario sul dividendo al netto delle ritenute operate all'estero, e chi non si avvale dell'intervento di un intermediario italiano.

Il caso concreto
Per quanto riguarda l'utilizzo della casella 5 - ora denominata, come si accennava sopra, “Credito Ivca” - l'ipotesi potrebbe essere quella in cui il contraente abbia affidato l'amministrazione di una polizza estera di assicurazione sulla vita non “bioptata” ad una fiduciaria italiana la quale avrà versato l'Ivca ogni anno, per conto del contraente stesso e, all'estinzione della polizza, abbia deciso di farsi liquidare la prestazione direttamente all'estero dalla compagnia di assicurazione, senza l'intervento della fiduciaria.

In questo caso, secondo la circolare 41/E del 2012, il contraente, deve autoliquidare l'imposta sostitutiva sui proventi della polizza in sede di dichiarazione dei redditi, scomputando il credito di imposta certificato dall'intermediario nella casella 5.

Anche nel caso di morte dell'assicurato si può verificare una situazione analoga.

La compagnia liquiderà la prestazione direttamente ai beneficiari i quali dovranno quindi compilare il quadro RM, liquidare l'imposta sostitutiva dovuta e detrarre il credito Ivca. Per evitare di attuare tutti questi adempimenti, i beneficiari possono affidare alla fiduciaria l'incarico di amministrare la propria posizione beneficiaria secondo lo schema proposta da Assofiduciaria con la circolare Polizze_2019_147_C del 30 settembre 2012. In questo modo la fiduciaria provvederà a prelevare l'imposta sostitutiva dovuta, al netto del credito Ivca, o a rimborsare l'eventuale eccedenza di Ivca. Inoltre, questa procedura consentirà ai beneficiari di evitare la compilazione del quadro RW per il periodo intercorso fra la morte dell'assicurato e la percezione della prestazione.

I problemi
Qualche difficoltà sorge quando, in caso di decesso dell'assicurato, i beneficiari non coincidono con gli eredi, in quanto l'imposta sostitutiva sui proventi della polizza è prelevata in capo ai beneficiari, mentre l'eventuale credito Ivca eccedente dovrebbe essere liquidato, sul piano giuridico, agli eredi (si veda Assofiduciaria, COM 2012_87 del 12 novembre 2012).

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