Redditometro congelato per i controlli dal 2016
Gli interventi sul redditometro previsti dalla legge di conversione del Dl 87/2018, si articolano su due filoni: una piccola modifica al comma 5 dell’articolo 38 del Dpr 600/1973 e l’abrogazione integrale del provvedimento attuativo. Appare però improprio parlare di “abrogazione” dell’istituto. Più propriamente, infatti, si tratta dell’abrogazione delle attuali regole applicative mirata ad una futura rimodulazione del sistema.
Iniziamo con il precisare che nessun comma dell’articolo 38 del Dpr 600/73 è stato abrogato dalle nuove regole. Sul piano strutturale, quindi, il redditometro resta perfettamente operativo anche dopo la conversione del Dl 87/2018. L’unica modifica alla struttura della disposizione è apportata al comma 5 della quale tratteremo brevemente in seguito.
L’articolo 10, comma 2, del Dl 87/2018 convertito dalla legge 96/2018 prevede l’integrale abrogazione del Dm del 16 settembre 2015 che è il provvedimento “attuativo” del redditometro in vigore. L’abrogazione opera con effetto dagli anni d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015. In pratica solo dal 2016 in poi. Per gli inviti/accertamenti relativi al 2015, il redditometro resta applicabile con le regole note. La retroattività dell’abrogazione è quindi limitata a due anni: il 2016 e il 2017. Gli effetti sul piano pratico si faranno sentire più avanti nel tempo, visto che attualmente i controlli delle Entrate sono concentrati sugli anni 2013 e 2014. Allo stesso tempo le norme introdotte dal Dl 87/2018 non si applicano «agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate».
L’abrogazione del decreto attuativo del redditometro azzera tutte le disposizioni contenute:
quali siano gli elementi di spesa indicativi di capacità contributiva a contenuto induttivo (articolo 1);
che rilevanza abbiano le spese certe per beni e servizi in relazione all’attribuzione delle stesse al soggetto (articolo 2);
che utilizzo sia possibile sul piano soggettivo dei dati relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile (articolo 3);
come debba essere regolata la prova contraria (articolo 4).
Si innesta nell’abrogazione del decreto attuativo anche l’intenzione di rimuovere il meccanismo di imputazione induttiva del reddito basato degli indici ministeriali che comunque, non sempre viene applicata dagli Uffici e porta spesso a contestazioni di evidenze reddituali non particolarmente rilevanti. In questo senso si colloca la modifica al comma 5 dell’articolo 38 del Dpr 600/1973 che costituisce una “garanzia” per i contribuenti visto che viene previsto che il prossimo decreto attuativo del redditometro dovrà essere approvato «sentiti l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti».
L’idea che si ritrae dalla lettura delle scarne disposizioni in tema di redditometro è che l’abrogazione del decreto attuativo debba essere vista nell’intenzione di riscrivere integralmente i meccanismi applicativi di uno strumento accertativo che ha certamente una sua ragion d’essere, ma che oggi non riesce a cogliere equilibratamente nel segno. In pratica, si potrebbe puntare a intervenire per strutturare in maniera diversa i passaggi che possono condurre l’Ufficio a contestare al contribuente un reddito evaso a fronte di una manifestazione di spesa eccessiva rispetto alla capacità reddituale, ferma restando la validità della disposizione di riferimento in merito alla quale, ad ogni buon conto, ancora oggi ci si interroga sulla natura della presunzione sottostante.
La stessa relazione di accompagnamento al decreto, d’altro canto, sottolinea che la norma intende aggiornare lo strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche previsto dall’articolo 38, comma quinto, del Dpr 600/1973 (cd. redditometro) e riorientarlo maggiormente in chiave di contrasto all’evasione fiscale derivante dall’economia non osservata. Per vedere, quindi, l’effettiva portata del cambio (sostanziale?) delle regole che governano il redditometro, occorrerà ancora attendere.