Regime agevolato a docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia
La tassazione al 10% per docenti e ricercatori può essere prolungata anche da chi è rientrato prima del 2020 (ma a pagamento)
La legge di bilancio per il 2022 (legge 234 del 30 dicembre 2021) al comma 763 consente ai docenti e ai ricercatori che hanno già trasferito la residenza fiscale in Italia per esercitarvi la propria attività lavorativa prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolato previsto dall’articolo 44 Dl 78/2010 di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto articolo 44, previo versamento di un importo del 10 o del 5 per cento.
Il regime agevolato, riconosciuto ai docenti e ai ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per esercitarvi la propria attività lavorativa è di natura temporanea: dura quattro anni (sei dal 2020) consentendo di far concorrere gli emolumenti percepiti alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 10% del loro ammontare con l’ulteriore esclusione dall’Irap.
Per i docenti e i ricercatori trasferiti in Italia a partire dal 2020, la detassazione ordinaria è di sei anni, estesa dal comma 3-ter del predetto articolo 44 a:
a. otto periodi d’imposta, in caso di contribuenti con un figlio minorenne o a carico oppure divenuti proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti;
b. undici periodi d’imposta, in caso di contribuenti con almeno due figli minorenni o a carico;
c. tredici periodi d’imposta, in caso di contribuenti con almeno tre figli minorenni o a carico.
Può accedere al regime agevolato chi svolge attività di docenza e ricerca in Italia e possiede i seguenti requisiti:
1. ha un titolo di studio universitario o a esso equiparato;
2. è stato residente all’estero non in maniera occasionale;
3. ha svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università;
4. acquisisce la residenza fiscale in Italia, mantenendola per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione (in caso di ritrasferimento all’estero, il beneficio viene meno dal periodo d’imposta in cui si perde la residenza fiscale in Italia).
Possono accedere al regime agevolato dei docenti e ricercatori anche i cittadini italiani non iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
Ora con l’estensione operata dalla legge di bilancio per il 2022 i docenti e ricercatori che siano stati iscritti all’Aire o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime di tassazione agevolata possono allungare tale regime agli 8, 11 o 13 periodi d’imposta.Tale estensione non è gratuita ma comporta il versamento di un importo calcolato in percentuale sul reddito di lavoro dipendente e autonomo prodotto in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione in funzione della presenza di:
1. un figlio minorenne o di un’abitazione in Italia;
2. almeno tre figli minorenni e di un’abitazione in Italia.
In particolare dovrà essere versato:
a. un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b. un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con provvedimento delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio per il 2022 (ovvero dal 1° gennaio 2022).
Il provvedimento dovrà anche chiarire se la facoltà di estensione spetta a coloro che usufruiscono del regime agevolato dal 2018 il cui termine ultimo dei quattro anni si è concluso con l’annualità 2021 posto che la legge di bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Si propende per una risposta positiva come già avvenuto con il provvedimento n. 60353/2021 di estensione dell’analogo regime previsto per i lavoratori impatriati di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del Dl 34/2019 a seguito delle modifiche operate dalla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 50, legge 178 del 30 dicembre 2020).
Rimangono dei dubbi che dovranno essere risolti, almeno in via interpretativa dall’agenzia delle Entrate, in quanto la norma primaria dell’articolo 44 Dl 78/2010 consente di usufruire delle relative agevolazioni anche ai soggetti non iscritti all’Aire purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi mentre l’attuale disposizione sembra richiedere la previa iscrizione all’Aire o di essere cittadini di Stati membri dell’Unione europea escludendo al contempo i cittadini non comunitari (compresi quelli della Gran Bretagna e Irlanda del nord e Svizzera) e quelli dei Paesi aderenti allo spazio economico europeo (Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia).