Imposte

Regime per cassa, rimanenze vincolate

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di Gian Paolo Tosoni

Le imprese minori, dal 1° gennaio 2017, abbandonano il regime di competenza dovendo applicare, come i professionisti il regime di cassa, ma di fatto si tratterà di un regime misto.

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 8/E in cui riepiloga i chiarimenti forniti in occasione di Telefisco 2017. Restano, tuttavia ancora irrisolte alcune questioni.

L'Agenzia conferma che il metodo di determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette, e di conseguenza anche della base imponibile Irap, di fatto sarà differenziato in quanto il criterio di cassa riguarda solo le principali operazioni attive e passive dell'impresa (in sostanza vendite, prestazioni e acquisti di beni e servizi) mentre per le altre operazioni resta ancora applicabile il criterio della competenza. Quindi, plusvalenze, minusvalenze sopravvenienze attive o passive sono imponibili/deducibili per competenza; ugualmente, rilevano per competenza anche le quote di ammortamento, i leasing (compreso il maxi canone), le spese per prestazioni di lavoro, gli oneri di utilità sociale, i componenti derivanti dalla assegnazione dei beni ai soci o dalla destinazione dei medesimi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

L'Agenzia non ha risposto in ordine ai criteri di deducibilità delle spese di manutenzione: alla luce del mantenimento del richiamo all'articolo 102 del Tuir (che le contempla), contenuto nell'articolo 66, può essere confermato il previgente regime di competenza.

Con riferimento al passaggio dal regime di competenza a quello per cassa, per evitare che si determinino sovrapposizioni nella tassazione o deduzione di alcuni componenti, viene precisato che i componenti positivi o negativi che hanno concorso a formare il reddito in un anno saranno ininfluenti ai fini delle imposte sul reddito ed Irap negli anni successivi. Sebbene la circolare non lo precisi, si ritiene che di riflesso debbano essere considerate anche le componenti che si manifestano nel periodo di imposta precedente ma di competenza di quello in cui si applica il regime di cassa (si pensi ad esempio ad un affitto pagato anticipatamente nel 2016 ed in parte di competenza del 2017). La deducibilità della quota di competenza del 2017 appare ovvia anche se in tale anno manca sia il documento contabile che il pagamento. Si tratta di un aspetto non trattato dalla legge 232/2016, ma in precedenza per i contribuenti minimi era stato regolato in tal senso.

L'agenzia delle Entrate conferma anche nella circolare 8/E che le rimanenze finali, che concorrono a formare il reddito nel 2016, saranno interamente deducibili nel 2017. Il problema del mancato riporto delle rimanenze in deduzione negli anni successivi , è stato anche oggetto di una recente interrogazione parlamentare proposta dall'onorevole Laffranco e altri. Nella question time veniva segnalata l'anomalia derivante dal divieto del riporto delle perdite (che si verificheranno nel 2017 per effetto della deduzione totale delle giacenze) ai fini della determinazione della base imponibile per le imprese minori. In risposta, il ministero dell’Economia afferma di essere ben consapevole delle problematiche e che, inoltre, la questione è anche stata oggetto di approfondimento in sede parlamentare. Tuttavia, la soluzione che non può essere fornita in via amministrativa richiederebbe anche copertura finanziaria.

Quindi la questione delle rimanenze iniziali 2017 rimane irrisolta e le imprese con magazzini importanti hanno probabilmente già scelto l'opzione per il regime di contabilità ordinaria.

In ordine alle scritture contabili, i soggetti che opteranno per il criterio delle registrazioni Iva, dedurranno i costi nel periodo di imposta nel quale hanno registrato le fatture di acquisto nel rispetto dei termini previsti dalla normativa Iva.

Agenzia delle Entrate, circolare 8/E/2017

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