Diritto

Regime impositivo diverso se l’obiettivo è liquidatorio o si punta al risanamento

Le regole per il prelievo sul reddito cambieranno in base agli obiettivi finali

di Giulio Andreani

Differenziazione dei regimi impositivi a seconda della natura della procedura, modifica degli obblighi dichiarativi, cedibilità anticipata dei crediti d’imposta e legittimazione passiva del debitore. Sono queste le modifiche più significative, oltre a quelle riguardanti la transazione fiscale, che il disegno di legge delega sulla riforma fiscale intende apportare al regime tributario degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa.

La determinazione del reddito e i relativi obblighi dichiarativi ai fini dell’imposta sui redditi vengono differenziati a seconda che l’impresa debitrice acceda a un istituto liquidatorio ovvero di risanamento, considerando liquidatorio, ai fini tributari, quello da cui discende l’estinzione dell’impresa debitrice e di risanamento tutti gli altri, indipendentemente dalla qualificazione degli stessi dettata dal Codice della crisi.

La disciplina fiscale della crisi d’impresa attualmente in vigore è infatti fondata sulla distinzione fra la liquidazione giudiziale, a cui sono dedicate specifiche disposizioni, da un lato, e tutte le altre procedure concorsuali, per le quali non è previsto alcun specifico regime, dall’altro lato: attribuisce erroneamente rilevanza, quindi, alla qualificazione formale e non alla natura sostanziale dei vari istituti e agli effetti da essi generati.

Il disegno di legge delega prevede, inoltre, riguardo all’Iva, la segmentazione in due parti del periodo d’imposta in cui viene aperto il concordato preventivo, di qualunque natura esso sia, per consentire una piena applicazione della compensazione fra crediti e debiti anteriori alla procedura prevista dall’articolo 155 del Codice, che è estesa al concordato preventivo dal precedente articolo 96 e non può trovare attuazione in assenza di tale segmentazione. Viene così superato il mancato coordinamento fra le norme fiscali e quelle del Codice della crisi, attualmente originato dall’interpretazione letterale delle norme tributarie.

Il disegno di legge delega disciplina, inoltre, l’obbligo di presentazione, da parte del curatore, della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta anteriore a quello in cui viene aperta la liquidazione giudiziale, se i relativi termini non sono ancora scaduti, allo scopo di evitare i contrasti che in merito a tale adempimento sono emersi anche all’interno della stessa Corte di cassazione, stabilendo con la dovuta certezza che esso ricade sull’organo giudiziale e non sul contribuente.

Con un’ulteriore disposizione la riforma intende poi consentire, negli strumenti liquidatori, la cessione dei crediti d’imposta, formatisi durante la procedura, anche prima della chiusura della stessa e dunque anche anteriormente alla presentazione delle dichiarazioni fiscali da cui tali crediti emergono; ciò al fine di superare le incertezze interpretative insorte, che hanno ostacolato il recupero dei crediti fiscali da parte delle procedure, limitando il soddisfacimento dei creditori e generato controversie giudiziali che hanno impedito la chiusura delle procedure.

Con una quinta misura viene, infine, disciplinata una questione di cui è stata recentemente richiesta al primo presidente della Cassazione la rimessione alle sezioni unite, disponendo l’obbligo di notifica degli atti impositivi sia nei confronti degli organi giudiziali sia dell’impresa debitrice, al fine di permettere a quest’ultima una piena attuazione del diritto di difesa, superando, anche in questo caso, le incertezze interpretative esistenti.

Il confronto
Le regole attuali
La disciplina fiscale della crisi d'impresa attualmente in vigore è fondata sulla distinzione fra la liquidazione giudiziale, a cui sono dedicate specifiche disposizioni, da un lato, e tutte le altre procedure concorsuali, per le quali non è previsto alcun specifico regime
Le novità
La legge delega introduce una netta differenziazione dei regimi fiscali delle procedure concorsuali a seconda che si tratti di procedure liquidatorie o di risanamento, intendendo per liquidatorie quelle da cui discende l'estinzione dell'impresa debitrice.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©