Adempimenti

Registro aiuti, esonero responsabilità fino al 2023

Il gestore dovrà rispondere anche nelle ipotesi di aiuti automatici

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di Francesco Giuseppe Carucci e Giorgio Gavelli

L’articolo 35, comma 3, del Dl Semplificazioni esonera dalla responsabilità patrimoniale, anche per il 2023, i soggetti pubblici o privati che non dovessero trasmettere al Registro nazionale degli aiuti di Stato le informazioni relative agli aiuti erogati e gestiti secondo le prescrizioni dell’articolo 52 della legge 234/2012.

Il comma 7 della norma del 2012 stabilisce che la trasmissione delle informazioni al Registro e l’interrogazione del Registro medesimo «costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti».

La legge pare dunque attribuire ai due adempimenti efficacia costitutiva degli aiuti. A conforto di tale posizione, la medesima norma dispone che l’inadempimento dei predetti obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti che è rilevabile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno. Il funzionamento del Rna è disciplinato dal regolamento approvato dal Dm Mise 115/2017 il cui articolo 17, comma 3, prevede che le responsabilità di cui all’articolo 52, comma 7, della legge 234/2012 restano ferme «per il caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento».

A causa dell’emergenza epidemiologica vi è stato un imprevedibile incremento di aiuti individuali alle imprese, compresi quelli disposti nell’ambito del Temporary framework, cui i soggetti gestori si sono trovati a far fronte. Considerata l’eccezionalità delle circostanze, e al fine di rendere tempestiva la concessione degli aiuti, l’articolo 31-octies, comma 1, del Dl 137/2020, in deroga alle due richiamate norme, aveva esonerato i responsabili della concessione o dell’erogazione degli aiuti dalla responsabilità patrimoniale conseguente alla mancata registrazione degli stessi nel periodo 2020/2022. A seguito della novità del Dl 73/2022, il periodo è stato esteso al 2023.

In verità, in virtù dell’articolo 52, comma 7, della legge 234/2012, non è molto chiaro se la responsabilità patrimoniale del gestore degli aiuti si configuri nella sola ipotesi di aiuti conseguenti a un provvedimento di concessione di cui agli articoli 8 e 9 del Dm 115/2017 ovvero anche nell’ipotesi di aiuti «automatici» di cui all’articolo 10 del medesimo Dm. Appare lecito propendere per questa seconda soluzione. Infatti, nonostante l’articolo 52, comma 7, della legge 234/2012 subordini agli adempimenti prescritti l’efficacia dei provvedimenti di concessione e erogazione, fa anche riferimento agli obblighi di cui al comma 1 della medesima disposizione secondo cui il Registro deve essere alimentato non solo dai soggetti pubblici o privati che concedono gli aiuti, ma anche da coloro che li gestiscono (l’Amministrazione finanziaria nel caso di aiuti fiscali automatici).

Tale soluzione interpretativa è confortata dalla previsione dell’articolo 17 del Dm 115/2017 che lascia ferme le responsabilità per l’inadempimento di ogni obbligo previsto dal Regolamento, compresi quelli a carico dei soggetti preposti alla fruizione degli aiuti di cui all’articolo 10. Ulteriore conforto a questa lettura giunge dal secondo comma dell’articolo 31-octies del Dl 137/2020 in virtù del quale, non solo devono essere semplificate le modalità di registrazione degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa entro il prossimo 31 dicembre, ma si deve «razionalizzare il relativo regime di responsabilità» entro il medesimo termine. Ad ogni modo, per le imprese la proroga non è una buona notizia, perché significa che la “fotografia” emergente dalla lettura del Rna resterà incompleta potenzialmente ancora per tutto il 2023.

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