Registro aiuti, esonero responsabilità fino al 2023
Il gestore dovrà rispondere anche nelle ipotesi di aiuti automatici
L’articolo 35, comma 3, del Dl Semplificazioni esonera dalla responsabilità patrimoniale, anche per il 2023, i soggetti pubblici o privati che non dovessero trasmettere al Registro nazionale degli aiuti di Stato le informazioni relative agli aiuti erogati e gestiti secondo le prescrizioni dell’articolo 52 della legge 234/2012.
Il comma 7 della norma del 2012 stabilisce che la trasmissione delle informazioni al Registro e l’interrogazione del Registro medesimo «costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti».
La legge pare dunque attribuire ai due adempimenti efficacia costitutiva degli aiuti. A conforto di tale posizione, la medesima norma dispone che l’inadempimento dei predetti obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti che è rilevabile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno. Il funzionamento del Rna è disciplinato dal regolamento approvato dal Dm Mise 115/2017 il cui articolo 17, comma 3, prevede che le responsabilità di cui all’articolo 52, comma 7, della legge 234/2012 restano ferme «per il caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento».
A causa dell’emergenza epidemiologica vi è stato un imprevedibile incremento di aiuti individuali alle imprese, compresi quelli disposti nell’ambito del Temporary framework, cui i soggetti gestori si sono trovati a far fronte. Considerata l’eccezionalità delle circostanze, e al fine di rendere tempestiva la concessione degli aiuti, l’articolo 31-octies, comma 1, del Dl 137/2020, in deroga alle due richiamate norme, aveva esonerato i responsabili della concessione o dell’erogazione degli aiuti dalla responsabilità patrimoniale conseguente alla mancata registrazione degli stessi nel periodo 2020/2022. A seguito della novità del Dl 73/2022, il periodo è stato esteso al 2023.
In verità, in virtù dell’articolo 52, comma 7, della legge 234/2012, non è molto chiaro se la responsabilità patrimoniale del gestore degli aiuti si configuri nella sola ipotesi di aiuti conseguenti a un provvedimento di concessione di cui agli articoli 8 e 9 del Dm 115/2017 ovvero anche nell’ipotesi di aiuti «automatici» di cui all’articolo 10 del medesimo Dm. Appare lecito propendere per questa seconda soluzione. Infatti, nonostante l’articolo 52, comma 7, della legge 234/2012 subordini agli adempimenti prescritti l’efficacia dei provvedimenti di concessione e erogazione, fa anche riferimento agli obblighi di cui al comma 1 della medesima disposizione secondo cui il Registro deve essere alimentato non solo dai soggetti pubblici o privati che concedono gli aiuti, ma anche da coloro che li gestiscono (l’Amministrazione finanziaria nel caso di aiuti fiscali automatici).
Tale soluzione interpretativa è confortata dalla previsione dell’articolo 17 del Dm 115/2017 che lascia ferme le responsabilità per l’inadempimento di ogni obbligo previsto dal Regolamento, compresi quelli a carico dei soggetti preposti alla fruizione degli aiuti di cui all’articolo 10. Ulteriore conforto a questa lettura giunge dal secondo comma dell’articolo 31-octies del Dl 137/2020 in virtù del quale, non solo devono essere semplificate le modalità di registrazione degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa entro il prossimo 31 dicembre, ma si deve «razionalizzare il relativo regime di responsabilità» entro il medesimo termine. Ad ogni modo, per le imprese la proroga non è una buona notizia, perché significa che la “fotografia” emergente dalla lettura del Rna resterà incompleta potenzialmente ancora per tutto il 2023.