Registro fisso sulla sentenza che detta il rimborso di un’imposta abrogata
L’atto giudiziario disapplica una norma cancellata <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">con effetti retroattivi. La restituzione punta al ripristino della situazione patrimoniale ante actum</span>
È soggetta ad imposta di registro fissa (articolo 8, comma 1, lettera e, della Tariffa Parte I del Dpr 131/86), e non proporzionale, la sentenza di condanna alla restituzione di un pagamento di somme eseguito, ma non più dovuto in forza della sua abrogazione retroattiva. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Cgt del Piemonte con la sentenza n. 538/1/2024 del 17 ottobre 2024 (presidente Giusta, relatore Rinaldi), pronunciandosi sull’imposta di registro dovuta su una sentenza resa dal...