Adempimenti

Rendicontazione country by country da inviare entro fine anno

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di Michele Brusaterra


Dopo l’indicazione in dichiarazione, arriva il momento del country by country reporting, con l’invio dell’apposito modello all’agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre.

La legge n. 208/2015 (Stabilità 2016), ha introdotto l’obbligo, in capo alle società controllanti, capogruppo di un gruppo multinazionale, che presentano determinate caratteristiche e che siano residenti nel territorio dello Stato in base a quanto stabilito dall’articolo 73 del Dpr 917/1986, di presentare una rendicontazione cosiddetta «Paese per Paese».

Tale obbligo si innesta nel progetto internazionale Beps - Base erosion and profit shifting – e più precisamente in attuazione dell’Action 13 titolato «Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting».

Le fasi dell’operazione sono due: in primo luogo, nella dichiarazione dei redditi deve essere compilato o doveva essere stato compilato, per i soggetti che hanno già presentato la dichiarazione Redditi SC/2017 relativa al 2016, l’apposito rigo RS268 che si trova all’interno del quadro RS nella sezione titolata appunto «Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese».

La compilazione di tale rigo è necessaria per comunicare all’agenzia delle Entrate di essere obbligati alla presentazione della rendicontazione in oggetto, tenuto conto, oltre a quanto si è detto sopra, che tale obbligo ricade in capo a quelle società che siano comunque capogruppo con obbligo di redazione del bilancio consolidato con un fatturato consolidato, nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, pari almeno a 750milioni di euro.

La società capogruppo non deve, però, essere controllata, né direttamente né indirettamente, da altra impresa facente parte del gruppo multinazionale o da altri soggetti che siano tenuti al rispetto dell’obbligo di rendicontazione «Country by country». In tale caso, infatti, saranno questi ultimi a dover comunicare i dati necessari prescritti dalla norma.

Non solo. In base a quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto del 23 febbraio 2017, attuativo della norma in commento, la rendicontazione va presentata anche dall’entità appartenente al gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
• la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è obbligata a presentare la rendicontazione nel proprio Paese,
• nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo vige un accordo internazionale con l’Italia, ma alla data di scadenza del termine di presentazione della rendicontazione, ossia al 31 dicembre, non è in vigore uno specifico accordo che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni
• infine, si è verificata «un’inadempienza sistemica» a carico della giurisdizione di residenza della capogruppo, che deve essere comunicata dall’agenzia delle Entrate all’entità residente nel territorio dello Stato e appartenente al gruppo multinazionale.

La seconda fase è data, quindi, dalla trasmissione della rendicontazione all’agenzia delle Entrate. Prescrive l’articolo 5 del citato decreto 23 febbraio 2017, che tale trasmissione deve avvenire entro i dodici mesi successivi «all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale» e, quindi, per i gruppi con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 31.12.2017 per quanto concerne il primo anno a cui si applica tale obbligo, ossia il 2016.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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