Rendiconto per chi finanzia la politica con più di 5mila euro
Ulteriori obblighi di trasparenza per il settore non profit arrivano dalla legge 3/2019 (cosidetta “spazzacorrotti). La disposizione estende a fondazioni, associazioni e comitati che presentano specifici indici di “collegamento” con il mondo politico i medesimi oneri di rendicontazione e pubblicità previsti per i partiti.
È il caso, ad esempio, degli enti che finanziano le iniziative dei movimenti o che erogano denaro a soggetti legati alla politica (in misura superiore a 5mila euro annui); o ancora delle numerose realtà non profit controllate dai partiti – ai quali competono il coordinamento o la scelta degli amministratori dell’ente – o che presentano all’interno dei propri organi gestori membri di partiti/movimenti politici per almeno 1/3 o soggetti che hanno ricoperto incarichi politici nei sei anni precedenti (articolo 5, comma 4 decreto legge 149/13). Al verificarsi di tali circostanze, gli enti dovranno procedere con un duplice adempimento:
pubblicazione sul proprio sito internet, entro il 15 luglio di ogni anno, dello statuto e dei documenti contabili (rendiconto di esercizio, relazione di gestione, nota integrativa e relazione del revisore, ove prevista);
controllo di conformità dei documenti da parte della Commissione sulla trasparenza, con successiva comunicazione ai presidenti delle Camere di tali pubblicazioni ed ulteriore pubblicità sul sito del Parlamento.
Gli obblighi in questione si sovrappongono, in parte, con quelli previsti dal Cts, per cui col decreto crescita si è cercato di ridurre in parte il carico di adempimenti per gli enti del Terzo settore. Nello specifico, coloro che si iscriveranno al Registro unico nazionale saranno esonerati dagli oneri in questione, laddove il collegamento con il partito consista nella mera presenza all’interno dell’ente di amministratori che abbiano ricoperto cariche politiche (articolo 5, comma 4, lettera b Dl 149/13). Rimane invece l’obbligo di trasparenza e pubblicità della spazzacorrotti al ricorrere degli altri indicatori di collegamento politico previsti dal Dl 149/13, con conseguente aggravio in termini di adempimenti, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni e meno strutturati (per i quali i costi per essere compliant potrebbero essere eccessivi). Sul fronte dei contributi ricevuti, fondazioni, associazioni e comitati equiparati ai partiti politici ricevono un trattamento più favorevole rispetto ai partiti. Mentre per questi ultimi è previsto un generale divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale da governi ed enti pubblici di Stati esteri, nonché da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia (articolo 1, comma 12 della legge 3/19); con il decreto crescita è stata introdotta un’eccezione per gli enti equiparati. Nonostante la presenza di un legame con la politica, tali enti potranno ricevere liberamente finanziamenti stranieri, seppure con alcuni vincoli nell’utilizzo delle risorse e obblighi di trasparenza. In particolare, al fine di evitare abusi, i contributi esteri ricevuti non potranno essere devoluti in favore di partiti, movimenti politici, liste elettorali e singoli candidati alla carica di sindaco. Inoltre, apporti dovranno essere annotati in una separata e distinta voce del bilancio di esercizio, così da non confonderli con le altre entrate dell’ente.