Adempimenti

Restyling dei bilanci non ancora recepito

di Giorgio Gavelli

Il prospetto del capitale e delle riserve delle società di capitali presente nel modello dichiarativo non sembra aggiornato con le modifiche arrivate in campo contabile in seguito al Dlgs 139/2015.

In effetti, il patrimonio netto dei soggetti Oic è variato in modo sostanziale in seguito alle previsioni di questo decreto legislativo (e per la successiva emanazione dell’aggiornamento dei principi contabili a opera dell’Oic) e alcune di queste variazioni faticano a trovare collocazione nel prospetto.

Riserva per azioni proprie

Una prima voce del tutto peculiare è quella riguardante la riserva (negativa) per azioni proprie (voce A.X). Come esporre questa riserva? L’incongruità del prospetto rendeva possibile (già l’anno scorso, si veda Il Sole 24 Ore del 28 ottobre 2017) più comportamenti:

la non iscrizione della riserva (che potrebbe essere giustificata dalla mancanza nello schema di totali da riconciliare con il bilancio e dal fatto che una riserva negativa, non potendo essere distribuita, ha poca rilevanza ai fini del monitoraggio);

l’utilizzo della colonna “decrementi” con riduzione delle riserve preesistenti (basandosi sul fatto che la relazione illustrativa all’articolo 13-bis del Dl 244/2016 prevede che la nuova rilevazione delle azioni proprie «realizza, di fatto, una restituzione di conferimenti ai soci, con effetti in termini di riduzione del patrimonio sociale»);

l’aggiustamento diretto della colonna «saldo iniziale», comportamento che richiama quanto sostenuto dalle istruzioni per i soggetti che passano agli Ias, con riferimento alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d’esercizio redatto secondo questi principi.

Le società che già nello scorso modello hanno scelto una strada, proseguiranno in coerenza.

Riserva a copertura

Un’altra perplessità riguarda la riserva a copertura di flussi finanziari attesi (voce A.VII, con segno positivo o negativo), che potrebbe essere rilevata ricorrendo a incrementi o decrementi, a meno che non si sposi la (preferibile) tesi della irrilevanza (ai fini del prospetto) delle riserve con segno negativo.

Peraltro, nel 2016 alcune società hanno dovuto eliminare riserve per estromettere contabilmente spese di ricerca e pubblicità. Dallo stesso anno, si rilevano movimenti di incremento o decremento delle poste del netto che derivano dal trattamento contabile degli errori rilevanti (principio Oic 29).

Per i decrementi, in presenza di riserva di utili, si ritiene che andassero utilizzate per prime le riserve più recenti, in analogia a quanto chiarito per la copertura perdite (circolare 8/E/2009). Tuttavia, l’impatto della correzione degli errori rilevanti dovrebbe aggiustarsi da sé, in considerazione della necessità di presentare dichiarazioni integrative per attribuire valenza fiscale alla correzione (relazione al decreto Ace del 3 agosto scorso).

Un chiarimento ufficiale su questi punti sarebbe utile e potrebbe essere l’occasione propizia per chiarire la natura (di utili o di capitale) della riserva creata dalla società controllata in caso di finanziamento intercompany infruttifero o a tasso inferiore a quello di mercato (principio Oic 19, esempio 2B) e il relativo trattamento fiscale in caso di distribuzione (circolare Assonime 8/2018).

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