Reti d’imprese, professionisti in bilico
Una possibilità dimezzata. Il Jobs act del lavoro autonomo (legge 81/2017) ha consentito ai professionisti di entrare a far parte di “reti miste” (di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del Dl 5/2009). Tuttavia, le criticità tributarie ne limitano attualmente la portata applicativa.
La chance è riconosciuta nella lettera a) dello stesso articolo 12, che - nel ventilare la possibilità che soggetti diversi sotto il profilo fiscale possano coesistere sotto uno stesso “ombrello giuridico” - si limita a rinviare genericamente al Dl 5/2009.
VEDI IL GRAFICO: Le diverse formule di rete mista
La disciplina base
Il contratto di rete si pone come obiettivo il conseguimento di un programma da parte degli aderenti, i quali si obbligano a collaborare mettendo a fattor comune porzioni di attività proprie e/o la volontà di scambiarsi informazioni anche tecnologico-innovative per il rafforzamento delle proprie conoscenze.
Esistono teoricamente due tipologie di reti miste: la “rete soggetto” e la “rete contratto”. La differenza consiste nella possibilità – prevista per la prima – di optare per l’acquisizione della soggettività giuridica, con tutte le conseguenze. Infatti, in tal caso, la rete-soggetto diviene non solo «un centro autonomo di imputazione di interessi e soggetti giuridici» (circolare 20/E/2013), ma anche un soggetto passivo Ires ex articolo 73, comma 2, del Tuir.
Viceversa, in presenza della rete-contratto non si avrà alcun tipo di autonomia né giuridica né fiscale: è, tuttavia, consentita la possibilità di richiedere il codice fiscale (risoluzione 70/E/2011).
Adesione alla rete-contratto
La circolare 20/E/2013, per la regolamentazione dei rapporti fra gli aderenti e fra gli aderenti e la rete è stata impostata avendo come platea di partecipanti i soli imprenditori.
Ora invece, con le reti miste, la disciplina applicabile ai professionisti partecipanti implicherebbe degli adattamenti alla modulistica. Questo problema non si pone per le società tra professionisti (Stp) che sono iscritte al Registro delle imprese. Proprio la partecipazione alla rete tramite una Stp è, ad oggi, l’unica modalità tramite la quale i professionisti possono beneficiare delle opportunità connesse, ad esempio in tema di credito per ricerca e sviluppo (si veda l’articolo a fianco).
Tuttavia, nel caso in cui il professionista aderisca alla rete-contratto varranno, a grandi linee, le considerazioni svolte all’epoca, che possono applicarsi ai lavoratori autonomi. Come recita la circolare, «la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti», aggiungendo che «gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico soggettive dei partecipanti alla rete». Per inciso questa tipologia di rete, come ricorda la circolare 4/E/2011, non comporta «l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese (ora aderenti in generale, ndr) che aderiscono all’accordo».
Il caso della rete-soggetto
Nel caso di rete-soggetto, l’autonomia giuridica fiscale comporterebbe adattamenti che finora non sono stati oggetto di un documento interpretativo né da parte dell’Agenzia né soprattutto da parte del ministero dello Sviluppo economico. La dimostrazione della necessità di un intervento ministeriale emerge già nelle schede di lettura della Camera dei deputati, dove – nel commento all’articolo 12 – si fa riferimento a un parere rilasciato dalla Camera di commercio di Crotone (9 aprile 2015, prot. 50217) sull’impossibilità di aderire a un contratto di rete da parte di un non imprenditore.
Relativamente alle problematiche fiscali, invece, si rende necessario disciplinare soprattutto i flussi finanziari da e verso la rete, che per gli imprenditori «costituiscono un apporto di capitale proprio in un nuovo soggetto». Ma se per gli imprenditori la classificazione dei flussi rientra «nei rapporti di natura partecipativa analoghi a quelli esistenti tra soci e società», c’è da chiedersi se la stessa regola possa essere estesa al professionista. E quindi come possa essere inquadrato fiscalmente l’apporto iniziale del professionista alla rete. Così come possano essere classificati e dichiarati i versamenti successivi. In passato l’Agenzia si era espressa ai fini dell’inquadramento e della classificazione di queste movimentazioni nell’ambito della circolare 11/E/2012, che tuttavia non pare possa essere riproposta in modo automatico nel contesto attuale.
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