Reverse charge, sanzioni più flessibili anche per le operazioni con l’estero
Il sistema sanzionatorio previsto per i molti casi in cui l’Iva deve essere assolta dal cessionario, cosiddetto meccanismo di inversione contabile o reverse charge prevede punizioni più leggere nei casi di meri errori applicativi. È quanto chiarisce la circolare 16/E/2017 , che richiama tutte le fattispecie alle quali il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 6, comma 9-bis e seguenti, del Dlgs 471/1997 è applicabile.
Operazioni interne
Negli anni si è allungata la lista delle operazioni “interne” con riferimento alle quali l’Iva deve essere assolta dall’acquirente del bene o del servizio. Secondo le regole ad oggi in vigore, infatti, rientrano nel regime di reverse charge le operazioni di cessioni di oro da investimento e materiale d’oro, di rottami, di fabbricati o porzioni di fabbricati per le quali il cedente abbia optato nell’atto di acquisto all’imponibilità Iva, di pallet usati, recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, e, fino al 31 dicembre 2018, di telefoni cellulari, esclusi i loro componenti ed accessori, di console da gioco, tablet, pc e laptop, di microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale, di quote di emissione di gas ad effetto serra e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, nonché, infine, di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.
Per quanto riguarda i servizi, l’inversione contabile è prevista per le prestazioni (compresa la manodopera) rese nel settore edile da soggetti sub appaltatori nei confronti di imprese edili o nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore, per i servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e per il completamento di edifici, ed infine per quelli resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che ha una commessa per un ente pubblico al quale il predetto consorzio debba emettere fattura in base alle disposizioni dello split payment (in attesa di via libera dal Consiglio Ue).
Operazioni con l’estero
Per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia poste in essere da soggetti non residenti avviene la traslazione dell’obbligo d’imposta in capo al cessionario o committente, soggetto passivo italiano, anche laddove il cedente o prestatore estero abbia una partita Iva italiana.
L’obbligo di reverse charge si concretizza con l’applicazione delle procedure di integrazione o di autofatturazione, a seconda che, alternativamente, il cedente o prestatore non residente sia stabilito in altro Paese membro dell’Unione europea o in un Paese extracomunitario.
Sono, ad esempio, soggette all’obbligo dell’inversione contabile le prestazioni di servizi ricevute in ambito comunitario, rientranti tra le prestazioni “generiche” alle quali si applica il criterio di tassazione del Paese del committente, se soggetto passivo d’imposta in Italia.
Secondo i chiarimenti della circolare 16/E/2017, il regime sanzionatorio risulta inoltre applicabile alle altre ipotesi di inversione contabile contemplate dalla disciplina Iva, quali le operazioni nel settore dell’agricoltura, le operazioni intracomunitarie e, pur in assenza di un espresso richiamo normativo, agli acquisti da San Marino e dal Vaticano.
Regime sanzionatorio
La varietà delle operazioni cui si applicano tali procedure, nonché i dubbi interpretativi a volte ad essi connessi, spesso inducono i contribuenti in errore. L’agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare il regime sanzionatorio previsto per gli errori commessi nell’applicazione del sistema di assolvimento dell’imposta in capo al cessionario.
In sintesi, secondo un criterio di proporzionalità, le sanzioni sono più leggere nei casi in cui, seppur irregolarmente, l’Iva risulta comunque assolta, mentre sono punite più duramente le violazioni compiute con un intento fraudolento.
Agenzia delle Entrate, circolare 16/E/2017