Controlli e liti

Revisione contabile non obbligatoria: è possibile dedurre i costi sostenuti

Per la Ctr Lombardia 4080/1/2021 la spesa, non direttamente correlata ai ricavi, è inerente

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di Alessandro Borgoglio

Sono deducibili, in quanto inerenti, le spese per la revisione contabile del bilancio, anche qualora la sua redazione non sia obbligatoria per la normativa italiana e la revisione contabile del bilancio sia stata dettata soltanto da esigenze di controllo della casa madre estera. Lo ha stabilito la Ctr della Lombardia, con la sentenza 4080/1/2021 (presidente Labruna, relatore Porreca).

Con un avviso era stata contestata a una società, tra l’altro, la deduzione dei costi di revisione contabile del bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 (pari a 30mila euro), in quanto ritenuti privi del requisito di inerenza di cui all’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Secondo l’ufficio, la contribuente non era obbligata alla redazione del bilancio di esercizio, essendo una branch di una società tedesca. E pertanto la revisione contabile effettuata sul bilancio era finalizzata principalmente al soddisfacimento dell’esigenza di controllo della casa madre, ragion per cui tale costo non poteva ritenersi inerente all’attività d’impresa e quindi deducibile.

Per la società, invece, il concetto di inerenza di un costo deve essere interpretato in senso molto ampio, correlato non già meramente ai ricavi ma, in generale, all’attività di impresa. In effetti, il principio di inerenza dei costi deducibili - secondo la più recente evoluzione giurisprudenziale di legittimità - si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime una correlazione tra costi e attività d’impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (Cassazione 450/2018 e, tra le ultime, 20420/2021).

I giudici di merito, alla fine, hanno dato ragione alla contribuente, tenendo anche conto della circolare 30 (protocollo 9/944) del 7 luglio 1983: il ministero delle Finanze aveva chiarito che è del tutto ininfluente, ai fini della deducibilità dei costi, la discriminazione tra revisione obbligatoria e volontaria, dal momento che assume rilevanza esclusivamente il requisito dell’inerenza, la cui sussistenza non può farsi discendere dall’obbligatorietà o meno della certificazione dei bilanci. Pertanto i costi di revisione e certificazione dei bilanci da parte di qualsiasi società o impresa sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa.

Infine è stata valorizzata dal collegio anche la circolare 32 (protocollo 9/2267) del 22 settembre 1980: l’allora ministero delle Finanze, ai fini della deducibilità dei costi infragruppo, aveva attribuito rilievo al «vantaggio effettivo» per le società appartenenti a un gruppo internazionale, derivante dall’attività di controllo contabile svolta dalla capogruppo, quando le società utilizzatrici del servizio non dispongano al loro interno di una struttura in grado di produrre lo stesso servizio addebitato (come nel caso in esame).

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