Revisore nominabile solo se è indipendente
Le Srl che hanno superato per due esercizi consecutivi anche uno solo dei limiti rivisti dal decreto «Sblocca cantieri» (4 milioni di attivo di stato patrimoniale, 4 milioni di ricavi, 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio) sono obbligati a nominare, entro il 16 dicembre 2019, un revisore e/o un organo di controllo monocratico o collegiale cui dovrà essere affidata anche la revisione legale. Per completezza espositiva si ricorda che la nomina si rende obbligatoria anche per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato e per quelle che controllano società soggette alla revisione legale dei conti.
Il revisore (o l’organo di controllo incaricato della revisione) che s’intende nominare dovrà svolgere le procedure preliminari all’incarico che includono la verifica della sussistenza delle condizioni indispensabili per lo svolgimento della revisione.
Il revisore dovrà innanzitutto verificare di essere indipendente dalla società sottoposta a revisione e non essere coinvolto nel suo processo decisionale. Ancor prima dell’avvio della revisione legale, dovrà documentare la propria indipendenza o, eventualmente, i possibili rischi ai quali potrebbe essere soggetto, con indicazione delle contromisure e delle risorse utilizzabili.
Tale requisito deve permanere, non in riferimento al periodo di competenza del bilancio di esercizio, altresì nel periodo in cui, terminato l’esercizio, è completata l’attività di revisione relativa a quel bilancio.
Se ritiene di poter procedere, il revisore redige e sottopone al cliente una proposta di contratto, la cosiddetta «lettera di incarico», che deve contenere le condizioni indispensabili per la revisione, l’obiettivo e la portata della revisione, le responsabilità del revisore e quelle della direzione, i criteri di determinazione dei corrispettivi e la modalità di fatturazione e la modalità di svolgimento della revisione. Il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) nella carta di lavoro 15.0 del documento «Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni» propone un utile modello di lettera di incarico cui fare riferimento.
Uno degli aspetti critici da includere nella proposta di contratto è il criterio per la determinazione della remunerazione.
Al riguardo si sottolinea che il corrispettivo per l’incarico deve essere determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità del lavoro e non può essere subordinato ad alcuna condizione: non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, o di altri servizi diversi dalla revisione prestata.
Al fine di garantire la qualità e l’affidabilità, il revisore deve determinare le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio, alla preparazione tecnica e l’esperienza richiesti, alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo, in conformità ai principi internazionali di revisione.
Ancorché non sia possibile fissare una metodologia di calcolo univoca per quantificare il monte ore necessario per espletare un incarico di revisione, il Cndcec propone il foglio di calcolo «stima ore», nella cartella che include le carte di lavoro relative all’argomento trattato nel capitolo 7 del documento sopracitato.
Il modello di calcolo, sulla base di specifiche informazioni richieste, elabora una stima delle ore necessarie al lavoro di revisione.
In linea di massima la preparazione tecnica e l’esperienza non dovrebbero influenzare la quantificazione delle ore richieste per l’incarico a meno che non sia affidato all’organo di controllo collegiale in quanto, in tal caso, si potrà/dovrà tener conto dell’eventuale maggiore conoscenza ai fini della ripartizione del lavoro tra i membri dell’organo stesso.