Professione

Revisori enti locali, torna la nomina politica per il presidente del collegio

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di Patrizia Ruffini

Duro colpo al sistema di estrazione a sorte dei revisori dei conti degli enti locali. Con una norma inserita a sorpresa in sede di conversione del decreto fiscale (Dl 124/2019), la Camera ha deciso il ritorno della nomina politica per i presidenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti locali e la restrizione del sorteggio da base regionale a provinciale.

La riforma del sistema, con la cancellazione della scelta da parte del consiglio e la sua sostituzione con l’estrazione a sorte da un elenco articolato a livello regionale, era stata avviata dal comma 25 dell’articolo 16 del Dl 138/2011. L’elenco, disciplinato dal regolamento del ministero dell’Interno approvato con decreto 23/2012, è formato su richiesta dei soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dagli iscritti nel Registro dei revisori legali. L’articolazione su base regionale tiene conto della residenza anagrafica di ciascun richiedente.

Con l’articolo 57-ter inserito nel disegno di legge di conversione del decreto fiscale, viene modificata la norma vigente prevedendo una deroga all’estrazione a sorte per la scelta del componente con funzioni di presidente, nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione. Le funzione di presidente del collegio oggi sono svolte dal componente estratto a sorte che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi, dal revisore che ha esperienza in enti di maggior dimensione demografica. La Camera ha invece deciso che nelle province, nelle città metropolitane, nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali e nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti sia di nuovo il Consiglio a scegliere il presidente dell’organo di revisione. Il comma 25bis aggiunto all’articolo 16 del Dl 138/2011 prevede infatti che nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione, i consigli eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 dell’elenco o in quella di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche dello stesso. L’elenco è attualmente suddiviso in tre fasce, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali: fascia 1 per i comuni fino a 4.999 abitanti; fascia 2 per i comuni con popolazione da 5mila a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane e fascia 3 per i comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti e province.

Con la seconda modifica approvata cambia l’articolazione dell’elenco, che dovrà essere su base provinciale e non più regionale.

Anci ha motivato la richiesta di ritorno alla nomina politica del presidente del collegio nelle situazioni di scarsa collaborazione con l’organo di revisione, giudicata «a volte, ostativa al normale dispiegarsi dei compiti istituzionali primari dell’ente». La questione riguarda però il piano dell’indipendenza del controllore rispetto al controllato, per garantire la quale era nato il meccanismo dell’estrazione. Per giustificare invece l’eliminazione dell’ambito regionale l’associazione dei comuni sostiene che quest’ultimo non assicura la tempestività di intervento, determinando anche elevati costi di trasferta (che comunque non possono eccedere la metà del compenso, in base all’articolo 241, comma 6-bis del Dlgs 267/2000).

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