Revisori alla prova del «nuovo» rendiconto finanziario
La regolare tenuta della contabilità nel corso dell'esercizio e la corretta rilevazione dei fatti di gestione spettano al revisore legale o alla società di revisione legale, che devono poi esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e, ove redatto, su quello consolidato.
Per il bilancio consolidato, le Norme del Cndcec precisano che in capo al collegio sindacale non è previsto alcun obbligo di relazione e neppure di formali espressioni di giudizio, che sono invece richiesti al revisore. Questo non impedisce al collegio la facoltà di esprimere in assemblea, nella relazione al bilancio di esercizio o in altro ambito, opinioni e proposte sul bilancio consolidato, anche discordi rispetto al giudizio espresso dall'incaricato della revisione legale: si ricorda che il consolidato non è soggetto all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci.
Sul punto, attività e controlli del collegio sindacale dovrebbero riguardare i rapporti tra le società del gruppo con riguardo, in particolare, alla struttura organizzativa della capogruppo e alle operazioni intercorse tra le società che fanno parte del gruppo.
Inoltre, non si deve dimenticare che l'articolo 2409-septies del Codice civile prevede che collegio sindacale e soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano “tempestivamente” le informazioni “rilevanti” per l'espletamento dei rispettivi compiti.
I revisori, nella loro attività, in particolare con riferimento ai bilanci 2016 che presentano numerose novità, possono utilizzare le checklist predisposte da Assirevi, disponibili sul sito dell'Associazione.
Una delle novità che potrebbe impegnare maggiormente l'attività dei revisori è l'obbligo di presentare il rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (completa): la novità, anche per le società che già lo presentavano volontariamente, riguarda il fatto che non si tratta più di un documento “consigliato”, ma obbligatorio, al pari di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
Particolare attenzione, poi, deve essere riservata a modalità e tempistica di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni e dei beni che costituiscono rimanenze che devono essere rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento di rischi e benefici: se per le clausole contrattuali non vi è coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi/benefici e la data in cui è trasferito il titolo di proprietà, prevale la prima (principio della sostanza economica). In proposito, l'attività del revisore impone l'acquisizione e il controllo della documentazione sottostante.
Piuttosto impegnativo potrebbe essere il controllo della contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, in particolare con riferimento a quelli stipulati in esercizi passati in assenza di una precedente regolamentazione contabile.
Infine, i controlli dei revisori devono riguardare anche il rispetto delle norme transitorie e la gestione contabile del passaggio alle nuove regole dettate dal decreto 139/15.