Professione

Revocatoria fallimentare, non rileva il contratto preliminare

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Nessuna chance al ricorso di legittimità proposto per ottenere la restituzione dell’immobile ceduto dall’impresa costruttrice poi fallita per il quale si era sottoscritto un preliminare e pagato il corrispettivo con possesso immediato nel bene. Intanto, l’acquirente promissario è consapevole dell’altruità del bene anche se è immesso nel possesso in virtù del preliminare e del pagamento del prezzo. Poi, la presuntiva conoscenza dello stato d’insolvenza dell’imprenditore dipende dalla scelta discrezionale del curatore che il giudice di legittimità, purché motivata, non può valutare. Così la Cassazione, n. 4508/2018.

Il 13 giugno 1997 una coppia acquista un immobile ma il 28 novembre fallisce l’impresa costruttrice e, previa revocatoria, il curatore ne intima la restituzione. Essi ricorrono con due motivi: c’è già stata l’immissione anticipata nel possesso, grazie ad un preliminare di compravendita sottoscritto nel 1994; la curatela non ha provato la conoscenza dello stato d’insolvenza della venditrice. L’altra parte resiste: il contratto preliminare non ha data certa; la conoscenza dello stato d’insolvenza emerge dai protesti elevati nei confronti della società poi fallita.

Per i giudici di merito la compravendita non vale e l’immobile va restituito. La coppia ricorre in Cassazione ma invano. Secondo la Corte la revocatoria è stata correttamente attuata in base alla norma vigente «ratione temporis», anche se precedente rispetto alla riforma del Dl 35/2005. Inoltre:

0ggettivamente la revocatoria si valuta sempre a partire dalla data del rogito che è il solo a permettere il passaggio di proprietà e non conta la stipula precedente di un preliminare in quanto, nonostante il pagamento del prezzo e l’immissione anticipata nel possesso, il promissario acquirente è consapevole che il bene non è di sua proprietà fino al definitivo;

soggettivamente la revocatoria va valutata rispetto all’effettiva conoscenza dell’acquirente dello stato di insolvenza dell’imprenditore poi fallito ed il giudice non entra nel merito del convincimento del curatore, anche se basato su presunzioni, purché adeguatamente motivate.

Cassazione, sentenza 4508/2018

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