Ricerca e sviluppo, il ravvedimento speciale non esclude l’accertamento
Neanche il riversamento spontaneo consente di sanare in modo tombale. L’adesione al verbale chiude in via definitiva e dà accesso alla causa di non punibilità
L’impresa può scegliere tra diverse procedure per sanare le eventuali indebite compensazioni dei crediti di imposta Ricerca&Sviluppo a prescindere dai requisiti di novità e creatività dei progetti declinati dal Manuale Ocse di Frascati (Dl 146/2021; legge 197/2022; Dl 34/2023).
Non è facile però districarsi tra le molteplici disposizioni che regolano il riversamento spontaneo, il ravvedimento speciale, l’adesione agevolata ai Pvc e la definizione delle liti pendenti, considerando i rispettivi requisiti di accesso e i benefici accordati.
Alcuni rimedi sono esperibili e cumulabili anche in funzione del tipo di atti notificati (processi verbali di constatazione, inviti al contraddittorio e atti di recupero) che, per i più ampi termini di rettifica previsti, sospensione Covid-19 inclusa, non risultano ancora emessi.
Le variabili
Spesso, quindi, il contribuente si trova nella fase istruttoria in presenza di un verbale o di un invito alla compliance e deve ponderare tutte le variabili di ciascuna ipotesi:
la possibilità di scegliere se e quali investimenti in R&S regolarizzare (cherry picking);
le finestre temporali e le condizioni di accesso;
i benefici fruibili in termini di minor esborso finanziario e di maggior dilazione nel pagamento
le ricadute sul versante penale (articolo 10-quater, Dlgs 74/2000);
la definitività della sanatoria prescelta (effetto tombale);
i riflessi sulla regolarità fiscale in funzione della partecipazione agli appalti pubblici.
Riversamento spontaneo
Ad esempio, in caso di riversamento spontaneo (articolo 5, commi 7 e seguenti, Dl 146/2021), in assenza di cause ostative come la notifica di un atto di recupero divenuto definitivo, condotte fraudolente, operazioni inesistenti, è consentito riversare in tutto o in parte i crediti R&S compensati.
Occorre presentare l’istanza entro il 30 novembre 2023, con saldo in tre rate uguali entro il 16 dicembre 2023, 16 dicembre 2024 e 16 dicembre 2025, con abbuono integrale delle sanzioni e degli interessi, ferma restando la debenza degli interessi legali di rateazione.
Il perfezionamento della procedura però non ha carattere tombale, perché l’Agenzia potrebbe non convalidare la definizione, pur rappresentando una causa speciale di non punibilità del delitto di indebita compensazione (provvedimento numero 188987/2022).
Ravvedimento speciale
Diversamente, nell’ipotesi di ravvedimento speciale (articolo 1, commi 174 e seguenti, legge 197/2022), il contribuente, a patto che le violazioni non risultino contestate con atti di liquidazione, avvisi di accertamento e/o di recupero, può - o più correttamente deve - rimuovere in tutto o in parte le irregolarità entro il 30 settembre 2023, ripristinando la situazione anteriore anche in dichiarazione (quadro Ru).
A questa resipiscenza consegue soltanto il beneficio della riduzione a 1/18 della sanzione edittale - variabile dal 30% al 100% del credito - ferma restando la debenza degli interessi, con facoltà di dilazione fino a otto rate di pari importo, da corrispondere al massimo entro il 20 dicembre 2024.
Tuttavia, la regolarizzazione non è tombale, ma rigenera il potere di accertamento in relazione alle violazioni sanate, sulla falsariga del ravvedimento operoso ordinario.
Da ultimo, questa sanatoria - soltanto in virtù del recente articolo 23 del Dl 34/2023 - costituisce una causa speciale di non punibilità, qualora il relativo saldo sia versato integralmente prima della sentenza d’appello, con slittamento in avanti del termine più breve previsto dall’articolo 13 del Dlgs 74/2000.
Gli altri casi
In alternativa, in presenza di un Pvc consegnato entro il 31 marzo 2023, il contribuente dovrebbe poter beneficiare della tregua fiscale sotto forma di adesione a questo verbale che contenga rilievi e/o segnalazioni in materia di crediti di imposta R&S (articolo 1, commi 179 e seguenti, legge 197/2022).
Anche in questo caso spetta la riduzione della sanzione a 1/18, fermi restando gli interessi comunque dovuti, con rateizzazione del debito fino a venti rate trimestrali di pari importo.
Poiché l’adesione rafforzata ricalca la procedura prevista dal Dlgs 218/1997, l’impresa chiude in via definitiva la partita direttamente con le Entrate e può fruire della speciale causa di non punibilità alle medesime condizioni previste dal citato articolo 23 del Dl numero 34/2023.
Dunque, per prendere una decisione oculata è opportuno soppesare tutti i pro e i contro di ciascuna procedura agevolata, ferma restando l’opzione di coltivare i giudizi ad oggi favorevoli ai contribuenti in ragione sia del tardivo e opinabile revirement della prassi (risposta numero 46 del 22 giugno 2018) sia della mancanza del parere tecnico del Mise.