Ricerca pubblica, privilegi economici del professore
Se l’invenzione è conseguita con l’impiego di risorse pubbliche o private, allora la titolarità delle invenzioni è istituzionale, cioè dell’ente. Se l’attività di ricerca è finanziata con risorse proprie del ricercatore o del suo ente datore di lavoro, la titolarità è individuale.

Dal 2001 l’Italia ha fatto una scelta normativa in controtendenza rispetto alla quasi totalità dei Paesi Ocse, istituendo una regola eccezionale sull’appartenenza delle invenzioni conseguite dai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.
La regola generale in tutti i Paesi del mondo è che l’inventore – figura ormai non più antropomorfa ma rappresentata talvolta da una squadra di ricercatori – è titolare dei diritti morali e patrimoniali sui frutti del proprio lavoro intellettuale...