Ricorso aggiuntivo nel giudizio amministrativo senza contributo unificato
La sentenza 567/1/2022 della Ctr Liguria: i motivi ulteriori non integravano ulteriori domande
Il ricorso aggiuntivo è esente dal contributo unificato quando ha per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cosiddetta «forte di cause». Così la Commissione tributaria regionale della Liguria con la sentenza n. 567/1/2022.
Secondo il collegio, in tema di processo amministrativo, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnano nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi propri ed impropri, ma, conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del “thema decidendum” della causa principale, per questo solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, è escluso l’assoggettamento al contributo.
La vicenda
La decisione riguarda una causa intentata da una società in giudizio dinanzi al Tar Liguria. In particolare, aveva impugnato una gara d’appalto per recupero rifiuti. Con motivi aggiuntivi, inoltre, aveva impugnato anche i provvedimenti di aggiudicazione definitiva e in contratti stipulati.
Secondo il Tar si trattava di domande nuove, dunque andava pagato un nuovo contributo unificato. Il ricorso della società alla Ctp è andato a buon fine. Il primo grado del contezioso ha stabilito che i motivi aggiunti non integrassero domande nuove. L’avvocatura dello Stato ha presentato ricorso in Ctr.
La decisione
Secondo i giudici del secondo grado, «nel caso di specie emerge che gli ulteriori atti oggetto dei motivi aggiunti altro non erano che la doverosa conseguenza dei primi atti impugnati e quindi posti in legame di connessione forte con questi. I motivi aggiunti, pertanto, erano sì impropri (nel senso che estendevano l’istanza di annullamento ad atti diversi da quelli di cui all’originario ricorso, ampliandone il petitum) ma essi non comportavano un ampliamento considerevole della pristina domanda, stante la stretta connessione che vi è fra aggiudicazione della gara e contratto di appalto di servizi».