Imposte

Riforma dell’Ace, percorso a ostacoli per le operazioni infragruppo

di Giacomo Albano

Va salutato con favore l’intervento a 360 gradi del decreto del Mef del 3 agosto , che non si è limitato a coordinare la normativa Ace con i nuovi Oic, ma è intervenuto su numerosi aspetti della disciplina che in questi anni avevano evidenziato criticità applicative.
È innegabile tuttavia che su alcuni aspetti le scelte del decreto possano essere penalizzanti.

Uno degli aspetti maggiormente controversi riguarda l’incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi inferiori a quello di mercato.
Secondo i nuovi Oic, tali finanziamenti sono rappresentati come un apporto virtuale in capo alla partecipata, che poi rileverà nel suo conto economico interessi passivi figurativi. Il decreto ha stabilito che tale apporto virtuale non assume rilevanza ai fini Ace, dando prevalenza all’assetto giuridico-formale dell’operazione.
Tale impostazione tuttavia rischia di essere doppiamente penalizzante per la società debitrice, se si considera che – a fronte dell’irrilevanza della riserva patrimoniale - gli interessi passivi “virtuali” riducono l’utile d’esercizio potenzialmente destinabile a riserva.

Analoga penalizzazione si manifesta con riferimento alla previsione del decreto, in base alla quale non rilevano come variazione in aumento del capitale proprio le plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda.
Anche in tale ipotesi, in un’ottica di gruppo, l’operazione potrà avere effetti negativi ai fini Ace, se si considera che gli ammortamenti sui maggiori valori iscritti dalla conferitaria a fronte della plusvalenza rilevata dalla conferente determinano un minore utile della conferitaria accantonabile a riserva.

Il decreto ha stabilito, inoltre, l’irrilevanza ai fini Ace delle riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati. Mentre la soluzione era pacifica con riferimento alla riserva di cash flow hedge (trattandosi di riserva totalmente indisponibile), la scelta poteva essere diversa per gli utili derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati speculativi da accantonare a riserva, in quanto in questo caso si tratta di una riserva indisponibile solo per la distribuzione.
Per quanto riguarda gli effetti patrimoniali derivanti dalla prima adozione dei nuovi Oic, il decreto ha stabilito che tutte le rettifiche da first time adoption non sono rilevanti ai fini Ace, ad esclusione:

- della eliminazione delle quote di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili, eliminazione che ha riduce gli utili portati a nuovo;

- dell’utilizzo del criterio del costo ammortizzato.

Il decreto è poi intervenuto sulla sterilizzazione della base Ace corrispondente all’incremento di titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, stabilendo che per individuare l’ambito oggettivo di applicazione deve farsi riferimento alla nozione recata dall’articolo 1, comma 1-bis, del Tuf (D.lgs. n. 58/98), includendo inoltre le quote di Oicr.
Restano quindi esclusi dalla definizione di titoli e valori mobiliari i certificati di deposito, i conti correnti e i depositi bancari, anche se vincolati, i cui impieghi non sterilizzano la base Ace, nonostante si tratti di investimenti “non produttivi”.

La relazione ha inoltre precisato che gli incrementi rilevanti devono essere assunti così come emergono dal bilancio, dando rilievo anche a fenomeni valutativi.
Il decreto è inoltre intervenuto modificando profondamente il perimetro di applicazione delle disciplina antielusiva.
È stato previsto innanzitutto che la sterilizzazione della base Ace per i conferimenti a favore di soggetti del gruppo si applica indipendentemente dalla circostanza che i destinatari siano inclusi nell’ambito di applicazione dell’Ace (ad esempio soggetti non residenti).
È stata invece esclusa dalle fattispecie antielusive l’ipotesi prevista dal decreto del 2012, relativa ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti (white list), se controllati da soggetti residenti.
È stata, al contrario, mantenuta la previsione circa l’irrilevanza dei conferimenti provenienti da soggetti localizzati in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni, ma con due esimenti:

- per le società quotate si valuta solo la composizione dei soci controllanti, se esistenti;

- in presenza di un fondo di investimento localizzato in Stati white list non è necessario risalire ai sottoscrittori del fondo.

È una soluzione che elimina le penalizzazioni sui fondi di investimento, ma che lascia sostanzialmente inalterate le criticità sugli apporti effettuati nell’ambito dei grandi gruppi multinazionali.
Da ultimo, il decreto ha previsto una clausola di salvaguardia per le imprese che hanno adottato comportamenti non coerenti con le nuove regole Ace. La clausola era quanto mai necessaria in considerazione dei tempi di pubblicazione del decreto e dell’entità delle modifiche apportate.

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