Imposte

Riforma, per la residenza fiscale una valutazione sostanziale

La modifica alla nozione di residenza Irpef e Ires annunciata dal Ddl delega è dettata dalla necessità di raccordo e adeguamento ai principi generali dell’ordinamento europeo e internazionale

di Maria Cecilia Fregni

La modifica alla nozione di residenza Irpef e Ires annunciata dal disegno di legge delega in corso di approvazione (articolo 3) è dettata non tanto da esigenze interne, quanto dalla necessità di raccordo e adeguamento ai principi generali dell’ordinamento europeo e internazionale, dove il tema della residenza ha iniziato ad essere ripensato nell’ultimo ventennio, alla luce di fenomeni quali la dematerializzazione della ricchezza e la crisi del principio di territorialità. Si è imboccata la strada di forme di residenza “virtuale” che finora hanno avuto un riscontro a livello normativo interno nella stabile organizzazione, dove è stato introdotto il concetto di «significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso» (articolo 162, comma 1, lettera f-bis).

Residenza meno vincolata alla definizione civilistica

Focalizzandoci sulla residenza delle persone fisiche ai fini Irpef, essa individua i soggetti passivi (articolo 2 Tuir), secondo una definizione che vale anche a distinguere tra soggetti residenti e no, ai quali si applicano criteri differenziati di imposizione (world-wide principle e source taxation) e diverse modalità di calcolo. Le Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione sul reddito risolvono solo i casi di doppia residenza, applicando le cosiddette tie-breaker rules secondo un ordine gerarchico (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, dimora abituale, nazionalità, procedura amichevole tra le Autorità fiscali competenti) e rinviando alle nozioni di domicilio, residenza o altro criterio di natura analoga adottati nei rispettivi Paesi. In questo quadro evolutivo, e anche alla luce del vasto contenzioso che si è creato in questi anni, occorre rendere meno “ingessati” i requisiti formali di individuazione dei soggetti Irpef (nell’ordine e alternativamente: iscrizione nell’anagrafe di un comune o domicilio o residenza in base al Codice civile), a discapito della sostanza ed effettività di tante situazioni concrete.

In altri termini, occorre dare un peso meno determinante all’iscrizione nell’anagrafe dei Comuni, mentre è da capire se valga la pena sganciare la nozione di domicilio e residenza dalla normativa del Codice civile cui si fa espresso rinvio.

Flat tax pensionati anche nelle aree montane del Centro-Nord

La residenza delle persone fisiche può essere usata anche come volano per cercare di attrarre ricchezze dall’estero, con finalità anche, se non soprattutto, extra-fiscali. Essa infatti rappresenta la condizione per accedere a taluni regimi opzionali introdotti in tempi recenti, tra cui quello delle persone fisiche titolari di pensioni di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, in comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

L’articolo 24-ter, inserito nel Tuir dalla legge di Bilancio 2019, è stato successivamente integrato, inserendo anche i comuni dell’Italia centrale interessati dagli eventi sismici dell’aprile 2009 e dell’agosto 2016. Si tratta di un regime particolarmente vantaggioso (sulla falsariga di analoghi regimi posti in essere da altri Paesi europei, ad esempio Portogallo, Grecia, Cipro, Romania, Slovacchia, Albania, Bulgaria), perché riconosce la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva del 7% in via forfettaria sui redditi di qualunque categoria prodotti all’estero per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione. Il minor gettito rispetto al regime ordinario è controbilanciato dall’intento, prioritario, di contribuire ad invertire il processo di spopolamento di alcune aree del nostro Paese, creando un radicamento “vero” ed effettivo sul territorio, che, unito ad altre misure poste in essere anche a livello regionale per altre categorie di soggetti (giovani, coppie o single), potrebbe ridare linfa nel medio-lungo periodo a comunità e luoghi per varie ragioni bisognosi di ripristinare un tessuto sociale ed economico più solido e permanente.

Si potrebbe dunque procedere all’ampliamento delle zone potenzialmente interessate dal regime agevolativo: non più solo Sud Italia e zone interessate da alcuni eventi sismici, ma anche zone del Centro-Nord colpite anch’esse dal problema dello spopolamento, come è per esempio in certe zone montane.

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