Rimanenze, rileva la data del trasferimento rischi
I beni che rientrano nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito.
L'Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato sul proprio sito la newsletter del mese di giugno che contiene la bozza di risposta ad una richiesta di chiarimento relativa alla contabilizzazione dei ricavi.
La risposta conferma il contenuto dei principi contabili: eventuali osservazioni devono essere inviate all'Oic entro il prossimo 8 settembre.
Quesito e risposta
La richiesta di chiarimento riguarda società che operano secondo i seguenti modelli di business:
acquisto di materie prime e contestuale rivendita;
acquisto di materie prime e vendita successiva con stipula di contratti derivati di copertura per neutralizzare il rischio di prezzo.
L'Oic rammenta che, ai fini della rilevazione dei ricavi, si deve fare riferimento al principio contabile Oic 15 “Crediti” il quale, al paragrafo 29, precisa che i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio di competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
il processo produttivo dei beni è stato completato; e
si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento per il passaggio sostanziale, il trasferimento di rischi e benefici. Merita rilevare che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici.
Coerentemente con i criteri espressi nell'Oic 15, anche i paragrafi 16 e seguenti del principio contabile Oic 13 “Rimanenze” prevedono che i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito.
Ne consegue che, se la società non assume alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un'attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo di acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati.
Invece, nei casi in cui la società assume rischi e benefici relativi all'acquisizione della materia prima, ancorché con rischio di prezzo neutralizzato da contratti derivati di copertura, rilevano i ricavi della vendita e i costi di acquisto della materia prima; i derivati sono contabilizzati in base a quanto prevede il principio contabile Oic 32 “Strumenti finanziari derivati”.
Conseguenze
Da sottolineare il fatto che le due diverse situazioni possono determinare differenti effetti in relazione alla possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata, perché nell'attività di intermediazione la rilevazione nel conto economico delle sole commissioni ed eventuali servizi prestati e l'assenza nell'attivo dello stato patrimoniale delle rimanenze possono far rientrare la società nei limiti dimensionali che consentono l'adozione degli schemi abbreviati.
La risposta, per il principio di derivazione rafforzata, ha rilevanza anche fiscale.
In effetti, la soluzione dei singoli casi e delle singole fattispecie impone la lettura dei contratti: questo da sempre, ma oggi a maggior ragione dopo che nell'articolo 2423-bis del codice civile è stato introdotto (meglio, riformulato) il principio generale della prevalenza della sostanza economica del contratto o dell'operazione sulla forma.
D'altra parte una situazione simile riguarda la cancellazione dei crediti che impone la lettura dei contratti per poter stabilire se sono stati sostanzialmente trasferiti tutti i rischi inerenti lo stesso.
Tornando al caso esaminato dall'Oic, le due diverse situazioni illustrate nella risposta comportano anche differenti effetti circa l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, che riguarda, in particolare, la seconda situazione: questo, anche ai fini fiscali nel caso del superamento dei limiti previsti dal Dpr 695/96.
Nel caso dell'intermediazione, invece, potrebbero eventualmente sorgere problemi relativi alla materia prima di terzi presso la società che impone la tenuta delle scritture contabili previste dalle norme tributarie.
Infine, l'amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 377/E/02 aveva affrontato il caso di un rapporto di mandato senza rappresentanza: la risposta era già sostanzialmente in sintonia con la situazione attuale.