Rinegoziazione mutui per l’agricoltura: limiti al diritto di prelazione
Possibile portare fino a 25 anni i tempi residui del rimborso alle banche. I coltivatori affittuari da almeno due anni del terreno sono agevolati nell’acquisto
Nel decreto legge 21/2022, anche a seguito della conversione in legge (20 maggio 2022 numero 51, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20 maggio), si contano diverse disposizioni a sostegno dei comparti agricoli e della pesca.
L’articolo 19 concede la possibilità alle imprese attive nei predetti settori di rinegoziare e ristrutturare le esposizioni bancarie in essere, destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, portando sino a 25 anni i tempi residui di rimborso. Ciò al fine di frenare la crisi di liquidità delle imprese, dovuta all’eccezionale impennata dei costi dell’energia e delle materie prime già da metà 2021, cercando di garantire la continuità produttiva.
Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e aiuti de minimis nei comparti interessati, si potrà richiedere di rinegoziare o ristrutturare i mutui anche fruendo delle garanzie dirette rilasciate da Ismea, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo 102/2004, in modalità del tutto gratuita.
La legge 51/2022 ha introdotto nel decreto legge 21/2022 l’articolo 19-bis che interviene in materia di diritto di prelazione agraria. L’articolo 8 della richiamata legge 590/1965 prevede il diritto di prelazione a favore dei coltivatori diretti affittuari da almeno due anni del terreno oggetto di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi.
L’articolo 14, con il comma 1, pone alcuni limiti al diritto di prelazione tra i quali l’acquisto o la vendita da parte dell’Ismea. Nella nuova formulazione della norma, novellata dal richiamato articolo 19-bis del decreto legge 21/2022, un ulteriore limite al diritto di prelazione è rappresentato dalla circostanza che sui finanziamenti bancari destinati all’acquisto dei terreni per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall’Ismea secondo l’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 102/2004.
Novità anche in materia di tutela dalle pratiche sleali la cui disciplina è stata di recente riformulata dal Dlgs 198 dell’8 novembre 2021.
L’articolo 19-ter del Dl 21/2022, infatti, porta a considerare deperibili i prodotti a base di carne con determinate caratteristiche fisico-chimiche; rafforza il divieto di pratiche commerciali sleali in materia di termini di pagamento e introduce la previsione di modalità speciali per il reclutamento del personale da assegnare all’assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con i fondi dell’Unione europea.
La caratteristica della deperibilità ha influenza sui termini di pagamento dei prodotti alimentari oggetto dei contratti di cessione. Infatti, il Dlgs 198/2021 stabilisce che, in caso di consegne periodiche, il pagamento deve avvenire entro trenta giorni se prodotti deperibili, ovvero entro sessanta se non deperibili, dal termine del periodo di consegna o, se successivo, dal termine pattuito.
Nell’ipotesi di consegne non periodiche, i predetti termini si computano dalla data di consegna ovvero, se successiva, dalla data concordata.
Il mancato rispetto delle scadenze di pagamento comporta l’applicazione degli interessi legali di mora.