Il CommentoImposte

Riforma fiscale, riorganizzazione interna dei gruppi senza plusvalenza imponibile

Il sistema in vigore trascura tali operazioni necessarie invece per la competitività

di Marco Piazza

Nel campo delle operazioni straordinarie, un sistema basato su norme semplici di cui sia agevole comprendere la ratio contribuirebbe a ridurre il sospetto di abuso del diritto. Le norme italiane in materia sono molto complesse, soprattutto nella definizione delle condizioni che autorizzano l’applicazione dei regimi di neutralità o realizzo controllato. E sempre elevato il rischio che la variabile fiscale renda antieconomiche (e quindi impossibili) riorganizzazioni che, per altri versi, sarebbero indispensabili per migliorare la funzionalità dell’azienda o del gruppo. Attualmente la norma contempla tre regimi:

1) Neutralità fiscale, prevista:

• per fusioni e scissioni nazionali, comunitarie e in certi casi extracomunitarie (articoli 172, 173 e 178, comma 1, lettere a, b e b-bis del Testo unico);

• per i conferimenti d’azienda fra soggetti residenti o quelli che abbiano ad oggetto aziende situate in Italia (articolo 176 del Testo unico);

• per i conferimenti d’azienda intracomunitari (articolo 178, comma 1, lettera c) e d) del Testo unico;

• per gli scambi di azioni intracomunitari (articolo 178, comma 1, lettera e) del Testo unico).

2) Realizzo controllato o neutralità indotta previsto:

• per gli scambi di partecipazioni (permuta di azioni proprie o conferimento di partecipazioni) attraverso i quali l’avente casa acquisti o integri il controllo della società scambiata e sempreché l’avente causa e la società scambiata siano società di capitali residenti in Italia (articolo 177, commi 1 e 2, del Testo unico)

• per i conferimenti di partecipazioni qualificate alle stringenti condizioni previste dall’articolo 177, comma 2-bis, del Testo unico

• per i conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento ex articolo 175 del testo unico.

3) Tassazione ordinaria negli altri casi con determinazione del corrispettivo al «valore normale» in tutti i casi in cui l’operazione non comporti pagamento di corrispettivo in denaro.

La neutralità fiscale comporta la successione dell’avente causa nel costo fiscale dei beni trasferiti, con l’effetto che la plusvalenza resta allo stato latente. Il realizzo controllato e la neutralità indotta hanno, invece, «natura di realizzo» ai fini fiscali, ma la determinazione del corrispettivo viene sottratta alla regola del «valore normale», essendo, questo determinato con criteri meramente contabili. In questo caso la plusvalenza fiscale può restare in tutto o in parte allo stato latente, ma nel contesto di un’operazione realizzativa.

Le cessioni d’azienda hanno sempre natura realizzativa e il corrispettivo è costituito dal prezzo negoziato fra le parti. Il corrispettivo non è sindacabile dal Fisco se non nei casi di antieconomicità manifesta o di operazioni fatte nell’ambito di gruppi internazionali soggetti alle regole sui prezzi di trasferimento.

I regimi di neutralità o realizzo controllato hanno quindi un ampio campo di applicazione, ma non coprono molti casi di riorganizzazione interni ai gruppi societari fatte al solo scopo di aumentarne l’efficienza o la collocazione sul mercato o di dare un nuovo assetto al governo societario: tutte operazioni che si caratterizzano per il fatto di non comportare alcun concreto realizzo di plusvalenze latenti e che quindi non dovrebbero comportare oneri fiscali.

L’attuale sistema, ispirato alla normativa Ue, mira infatti principalmente a non ostacolare i riassetti che trasferiscono il controllo delle attività aziendali o delle società e quindi le operazioni con funzione di “aggregazione aziendale”. Trascura, invece del tutto le riorganizzazioni interne, prive di questa finalità, ma comunque necessarie per consentire alle imprese di essere sempre competitive.

In altri ordinamenti, invece, le operazioni straordinarie effettuate all’interno dei gruppi, con qualunque mezzo siano attuate, non determinano plusvalenze imponibili alla sola condizione che il soggetto economico a monte della riorganizzazione non cambi. Il Fisco, quindi, non interferisce sulle riorganizzazioni che non comportano la monetizzazione di plusvalenze. L’adozione anche in Italia di modelli simili avrebbe il vantaggio, senza consentire salti d’imposta, di dare maggior flessibilità agli assetti organizzativi dei gruppi e – non obbligandoli a porre in essere operazioni complesse per cercare di rientrare nelle fattispecie legislative fiscalmente neutrali – eviterebbe anche possibili conflitti con le autorità fiscali.