Imposte

Riparametrate le quote di ammortamento con Dta qualificate

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di Riccardo Michelutti

L’articolo 1, comma 1079 della legge di Bilancio 2019 dispone la riparametrazione delle residue quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di Dta Ires e Irap convertibili in crediti di imposta (le ”Dta qualificate”), non ancora dedotte fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017. La norma interviene quindi sui soli ammortamenti residui che costituiscono il reversal delle quote non dedotte delle svalutazioni/ammortamenti dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritti nei bilanci antecedenti al 2015 (per i soggetti “solari”), dato che l’articolo 17 del Dl 83/2015 ha escluso la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le Dta iscritte per la prima volta a partire dal bilancio 2015.

In luogo della disciplina ordinaria prevista dall'articolo 103 del Tuir (che rimane applicabile al reversal delle Dta, non qualificate, iscritte dal 2015 in avanti sull'avviamento ed altre attività immateriali), il reversal extracontabile delle svalutazioni/ammortamenti che hanno dato luogo a Dta qualificate è deducibile ai fini Ires e Irap con differenti percentuali a partire dal 2019 fino al 2029, fermo restando in ogni caso il limite delle quote di ammortamento ordinarie ove inferiori a quelle rideterminate.

Nel disporre un significativo rallentamento dei reversal residui (particolarmente penalizzante per quelli destinati ad esaurirsi in breve tempo), la norma riecheggia la riparametrazione delle quote residue delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela di cui all’articolo 106, comma 3 del Tuir disposta dall’articolo 16, comma 4, del Dl 83/2015 con riguardo a quelle non ancora dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

Pur facendo espresso riferimento ai reversal dei componenti negativi che hanno dato luogo a Dta qualificate, la norma non incide sul diritto alla conversione delle Dta qualificate Ires e Irap, poiché non interviene sui presupposti per la conversione fissati dall’articolo 2, commi da 55 a 56-ter del Dl 225/2010 e integrati dall’articolo 11 del Dl 59/2016 con la previsione di un canone annuo per la trasformazione delle Dta cui non abbia corrisposto un effettivo pagamento di imposte (cosiddette Dta di tipo 2).

Con riferimento alla conversione da perdita fiscale o da valore della produzione Irap negativo (commi 56-bis e 56-bis.1), la riparametrazione al ribasso degli ammortamenti deducibili comporterà un rallentamento e in taluni casi un venir meno del presupposto per la trasformazione in crediti di imposta, riducendo o azzerando la perdita fiscale o la base Irap negativa. Rimane invece del tutto invariata la trasformazione da perdita civilistica (commi 55 e 56) o da cessazione di attività per liquidazione volontaria o procedura concorsuale (comma 56-ter).

In alcuni casi la riparametrazione di cui al comma 1079, riguardando i residui ammortamenti deducibili, potrebbe esplicare parte dei suoi effetti solamente nel 2029, per effetto dell’ultimo periodo del comma 1079, in quanto la “neutralizzazione” delle variazioni in diminuzione (Ires e Irap) corrispondenti alle Dta già trasformate in crediti di imposta disposta dal comma 56 a partire da quelle a scadenza più prossima (indipendentemente dall’asset cui afferiscono e secondo un criterio proporzionale, in base alla composizione Ires-Irap delle Dta iscritte in bilancio di cui al le circolari 37/2012 e 17/2014), comporta la cancellazione degli ammortamenti altrimenti deducibili (per esempio nel 2019 o nel 2020).

Infine, poiché per i soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia la conversione delle Dta sull’avviamento e altre attività immateriali è meramente facoltativa, per coloro che pur avendone i presupposti non hanno convertito le Dta in crediti di imposta nei periodi di imposta precedenti il rallentamento della deducibilità degli ammortamenti disposto dal comma 1079 si ripropone la questione della legittimità della presentazione di dichiarazioni integrative, volte a operare la trasformazione “postuma” in crediti di imposta a fronte della neutralizzazione delle variazioni in diminuzione già operate.

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