Imposte

Riporto perdite all’80% senza limiti di tempo

immagine non disponibile

di Gianfranco Ferranti

La nuova disciplina del riporto delle perdite per le imprese soggette all’Irpef e per gli enti non commerciali, prevista nell’articolo 7 del disegno di legge di bilancio per il 2019, pone alcune problematiche interpretative riguardanti il regime transitorio. Le imprese soggette all’Irpef, in contabilità sia semplificata che ordinaria, potranno scomputare le perdite, a partire da quelle realizzate nel 2018, esclusivamente dai redditi d’impresa e riportarle in avanti senza limiti di tempo (quindi anche oltre il quinto anno successivo) ma in misura non superiore all’80% dei redditi conseguiti in ciascuno degli anni successivi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Si tratta della stessa disciplina oggi vigente per le società di capitali e gli enti commerciali.

Nella relazione illustrativa si afferma che si è inteso in tal modo superare il problema sorto per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa e relativo alla deduzione integrale dell’importo delle rimanenze iniziali nel primo anno di applicazione di tale regime.

Resta, peraltro, in vigore la disciplina delle perdite realizzate dalle persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (e che non hanno ancora compiuto il 35° anno di età), che sono computate in diminuzione dei redditi prodotti negli anni successivi, ma non oltre il quinto. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta sono, invece, utilizzabili da tutte le imprese senza limiti di tempo e in misura piena, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Il nuovo regime si applica dal 2018 ma non è stata precisata la sorte delle perdite maturate dalle imprese Irpef in contabilità ordinaria anteriormente al 2018 (che sarebbero state riportabili non oltre il quinto anno successivo). Si ritiene che, per evitare un “doppio binario” per l’utilizzo delle perdite, possa valere la stessa soluzione interpretativa adottata, nella circolare 53/E del 2011, in occasione della precedente riforma che aveva introdotto, per il riporto delle perdite ai fini dell’Ires, il limite dell’80% del reddito dei periodi successivi.

L’agenzia delle Entrate aveva chiarito che, poiché la norma intendeva scongiurare l’inutilizzabilità delle perdite fiscali maturate durante la crisi economica, la nuova disciplina era applicabile anche alle perdite maturate nei periodi anteriori a quello di entrata in vigore del decreto legge 98 /2011.

Risulterebbero, quindi, adesso riportabili in avanti senza vincoli temporali anche le perdite per le quali il quinquennio non sia già scaduto anteriormente al 2018.

È stata, invece, prevista una disciplina transitoria per le imprese in contabilità semplificata, in considerazione, come precisato nella relazione, «dell’impatto notevole sul gettito derivante dal costo del magazzino».

Viene stabilito che le perdite realizzate nel triennio 2017-2019 sono deducibili entro percentuali di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e nel 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell’80% (che risulta, quindi, applicabile solo per i redditi maturati a decorrere dal 2021).

Resta, invece, inalterato il regime delle perdite realizzate nei primi tre anni di attività.

Deve essere, al riguardo, chiarita la sorte delle perdite prodotte dalle imprese in contabilità semplificata nel 2017 ed eccedenti le quote utilizzate per compensare i redditi prodotti nel triennio 2018-2020. In base al disposto normativo tali eccedenze sembrerebbero non più utilizzabili, poiché le relative perdite non erano riportabili in avanti e la nuova disciplina si applica, come già evidenziato, soltanto a decorrere dal 2018.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©