Riporto perdite con confini allargati a favore delle società in liquidazione
Una società in liquidazione volontaria, con l’obiettivo di tornare a svolgere l’attività ordinaria, può liberamente utilizzare le perdite maturate prima della liquidazione e quelle conseguite nel corso della procedura, ad abbattimento dei redditi futuri una volta tornata in attivo.
È questa la risposta, a un interpello inedito, di totale apertura fornita al contribuente dalla direzione regionale del Lazio dell’agenzia delle Entrate.
L’istante è una società costituita dal 1998, avente per oggetto la distribuzione di prodotti di elettronica di consumo, posta in liquidazione nel 2013. La società ha maturato perdite sia prima della liquidazione sia nella successiva fase di liquidazione, protrattasi per oltre cinque anni.
È utile considerare le richieste integrative dell’Agenzia e le risposte del contribuente, per apprezzare i motivi che hanno condotto alla risposta positiva. La società è stata posta in liquidazione a causa delle pesanti azioni giudiziarie, ordinarie e cautelari, in materia brevettuale promosse da alcune multinazionali estere. A causa, quindi, della condotta denigratoria di queste iniziative giudiziarie, si è irreparabilmente verificata una riduzione di fatturato verso primari clienti della grande distribuzione, riforniti dall’istante con riguardo ai prodotti di largo consumo oggetto del suo business di distribuzione commerciale. Questo ha generato le perdite del periodo antecedente la messa in liquidazione.
Ma queste perdite si sono perpetrate anche nei successivi anni perché, a fronte del calo vertiginoso del fatturato, la società non ha potuto immediatamente ridurre di pari passo i suoi costi, a partire da quelli di personale. Se ne deduce quindi che le perdite si sono generate, per così dire, in maniera fisiologica. Altro elemento di valutazione positiva riguarda il fatto che la società, superate queste controversie giudiziarie, ha ripreso la propria credibilità e intende sfruttare i vecchi canali commerciali.
Questo risulterebbe particolarmente vantaggioso in considerazione dello sviluppo del 5G e dei contributi previsti dal legislatore per determinati prodotti di largo consumo. La società può, quindi, tornare agevolmente in attivo, revocando lo stato di liquidazione e tornando a conseguire profitti dalla propria attività tradizionale.
Infine, come ultimo elemento di valutazione positiva, vi è l’intenzione dei soci di non dismettere le proprie quote, continuando ad investire nella società.
Considerando quindi il regime del riporto perdite di cui all’articolo 84 del Tuir, come modificato dal decreto legge 98/2011, la società ritiene di poter utilizzare sia le perdite ante liquidazione sia quelle in corso di procedura.
Nella propria risposta l’Agenzia evidenzia le modifiche apportate proprio all’articolo 84 del Tuir dal Dl 98/2011, che hanno comportato:
● l’introduzione di un limite quantitativo di periodo, stabilito in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile;
● l’eliminazione del limite temporale quinquennale;
● ferma restando la piena compensabilità delle perdite realizzate dalle società neocostituite nei primi tre periodi d’imposta (le cosiddette perdite da start up).
Queste nuove regole sono in vigore dal 2011 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. In tema di liquidazione poi l’articolo 182 comma 3 del Tuir stabilisce che:
● il reddito relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale;
● le perdite ante liquidazione non compensate nel corso di questa sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio;
● in ipotesi di liquidazione che duri per più di cinque esercizi, compreso quello iniziale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi.
Questa norma fa riferimento alle perdite ante liquidazione ma non a quelle intermedie, per le quali debbono necessariamente valere le regole dell’articolo 84, come modificato nel 2011, che ne conferma l’integrale utilizzo seppur con un differimento dato dalla immediata compensabilità solo dell’80%. In questo senso sono da ritenersi superate le conclusioni della risoluzione 124/E/2002 basate sul vecchio regime. L’istante quindi potrà utilizzare tutte le perdite, ante e post liquidazione.