Controlli e liti

Rito telematico ancora con molte diffidenze e per i giudici pochi pc

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di Antonio Iorio

La decisione della Ctp di Reggo Emilia evidenzia una delle criticità che stanno emergendo dalle prime applicazioni del processo tributario telematico.

Attivo dal 15 luglio 2017 su tutto il territorio nazionale, le parti per poter utilizzarlo devono registrarsi al Ptt ottenendo le credenziali di accesso , che consentono anche la consultazione del fascicolo “Telecontenzioso”, e quindi l’esame e l’estrazione degli atti contenuti nel fascicolo.

L'accesso al sistema avviene tramite il portale della giustizia tributaria e la registrazione si ottiene mediante l’inserimento dei dati richiesti (tra cui Pec e firma digitale valida). Al termine dell’operazione viene visualizzata la prima parte della password, completata con un secondo codice recapitato all’indirizzo Pec di registrazione.

La notifica del ricorso all’ente impositore deve avvenire via Pec . La procura alle liti che il contribuente deve rilasciare al difensore segue regole differenti a seconda che il cliente possegga o meno una firma digitale. Nel caso in cui sia sprovvisto, la procura va rilasciata su atto separato dall’atto principale con firma autografa, autenticata dal difensore. Tale atto viene scansionato del difensore, firmato digitalmente e allegato al ricorso/appello. Se invece il ricorrente possiede la firma digitale è sua facoltà firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore. Poi occorrerà effettuare la costituzione in giudizio telematica con l’inserimento dei vari documenti.

I vantaggi, a regime, sono evidenti in termini di semplificazione, trasparenza degli adempimenti processuali e di durata del contenzioso: basti pensare che l’utente può consultare in tempo reale il fascicolo, depositare atti e documenti processuali evitando sia di recarsi presso le varie commissioni tributarie, sia, soprattutto, di produrre numerose fotocopie di atti e allegati.

Emergono tuttavia delle singolari difficoltà. Anzitutto una diffidenza iniziale a notificare l’atto introduttivo del giudizio (ricorso, appello, ecc) via Pec all’ente impositore: vari uffici dell’Agenzia, ad esempio, continuano a suggerire la notifica cartacea che risulterebbe più “certa”, e, in alcuni casi, hanno anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica. Alcune commissioni, poi, chiedono comunque la copia cartacea di “cortesia” degli atti o quanto meno degli allegati, vanificando di fatto l’utilità di seguire la procedura telematica.

Infine, incredibilmente, i giudici (la circostanza emerge anche dalla sentenza della Ctp di Reggio Emilia) non sono stati ancora dotati di un pc da cui seguire i propri processi e ciò in quanto (risposta ad un question time) i membri togati delle commissioni avrebbero già in uso un computer, mentre gli altri lo deterrebbero comunque per motivi personali o professionali.

È singolare che, dopo tanti investimenti, e con riferimento a giudici cui ogni giorno viene chiesto di decidere su centinaia di milioni non si trovino le risorse per l’acquisto di un pc. Il rischio evidentemente è che il giudice chieda la copia cartacea alla segreteria della commissione la quale, a sua volta, la richiede al difensore, con buona pace del processo telematico.

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