Contabilità

Rivalutazione beni d’impresa, saldo attivo imputato al capitale o accantonato a riserva

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di Marco Rescigno


Pubblicati dall’Oic i documenti interpretativi 4 e 5 che analizzano, sotto il profilo contabile, le norme relative all’applicazione della deroga per la valutazione dei titoli non immobilizzati e quelle relative alla disciplina della rivalutazione dei beni.

La valutazione dei titoli non immobilizzati. Il Dl 119/2018 ha introdotto la possibilità, nei bilanci 2018, di derogare al criterio di valutazione generale per titoli (partecipativi e di debito) che non costituiscono immobilizzazioni che impone l’iscrizione al costo di acquisto calcolato secondo il criterio del costo ammortizzato ovvero, se minore, al minore valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. La norma contenuta nell’articolo 20-quater del provvedimento consente di mantenere nei bilanci 2018 i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, permettendo ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di evitare la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Il Documento Interpretativo 4 ha definito l’ambito di applicazione della norma stabilendo che rientrano nell’applicazione della stessa i titoli di debito e i titoli rappresentativi di capitale (partecipazioni) iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Da considerare che la deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nel bilancio 2017 e ai titoli acquisiti nel corso dell’esercizio 2018. Inoltre, nel documento emanato dall’Oic è specificato che tale deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.

Il documento dell’Oic non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’Oic 32, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1 n. 11 bis dell’articolo 2426 del codice civile e non al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. L’Oic ha ritenuto, inoltre, specificare:
•la facoltà di applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato e di non considerare quindi la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nel circolante;
•l’inapplicabilità della deroga ai titoli venduti tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio, in quanto non si è ritenuto corretto l’utilizzo della stessa nei casi in cui il (minor) valore espresso dovesse aver assunto certezza, a seguito della sua realizzazione sul mercato, entro la data di approvazione del bilancio.

Adeguate informazioni dovranno essere fornite nelle note al bilancio circa l’applicazione della deroga.

La rivalutazione dei beni d’impresa. La legge 145/2018 consente, per i soggetti individuati dalla norma che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate, ciò anche in deroga all’articolo 2426 e a ogni altra disposizione di legge in materia. La rivalutazione riguarda i beni già posseduti al 31.12.2017 e dovrà essere rilevata nel bilancio 2018.

Il Documento Interpretativo 5 ha confermato che la società che si avvale della rivalutazione rileva il maggior valore dei beni rivalutati nell’attivo di stato patrimoniale a fronte dell’iscrizione, in contropartita, del corrispondete saldo di patrimonio netto. Il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva e i maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali dietro pagamento di un’imposta sostitutiva. L’imposta di rivalutazione è portata a riduzione della voce di patrimonio netto cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite.

La legge di rivalutazione, ai fini dell’individuazione del maggior valore attribuibile, indica che il limite massimo è fissato nei «valori effettivamente attribuiti ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione dell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri». Pertanto, ai fini dell’individuazione del valore costituente il limite massimo alla rivalutazione, si può utilizzare sia il criterio del valore d’uso sia quello del valore di mercato. La rivalutazione deve avvenire in base a un unico criterio di valutazione all’interno della medesima categoria di beni: ciò comporta che non è possibile applicare il criterio del valore d’uso per alcuni beni e quello del valore di mercato per altri beni della medesima categoria.

Nel caso di beni ammortizzabili, la rivalutazione può essere effettuata sulla base di tre distinte modalità: rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento, rivalutazione del solo costo storico e riduzione del fondo ammortamento.

È necessario considerare che nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva e pertanto l’ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione.

Per approfondire: Valutazione dei titoli e rivalutazione dei beni: l’Oic interpreta le nuove norme, in Guida alla Contabilità e al Bilancio, 5/2019

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