Imposte

Rivalutazione dei beni, poche chance per le società

Scarso appeal per operazioni solo contabili o con sostitutiva al 12-10%.Troppe incertezze sugli alberghi

di Andrea Cioccarelli e Giorgio Gavelli

La prossima diffusione in veste definitiva della circolare delle Entrate su rivalutazione e riallineamento offre l'opportunità di fare il punto su quali facoltà siano ancora attive e quali non più esperibili.

Non dovrebbe avere nuove repliche l'opportunità di rivalutazione agevolata con riconoscimento fiscale dei maggiori valori, attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3% e la possibile “liberazione” della riserva con il versamento di un ulteriore 10%, prevista dall'articolo 110 del Dl 104/2020 per il solo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Ciò nonostante, tre sembrano le opzioni ancora possibili.

In primo luogo, si potrà, nel bilancio 2021 (il riferimento è ai soggetti solari), optare per la rivalutazione solo civilistica, per effetto della previsione dell'articolo 1-bis del Dl 41/2021 (limitatamente ai soli beni non già rivalutati nel bilancio 2020). A un indubbio beneficio in termini di dotazione patrimoniale, fa fronte un doppio binario contabile-fiscale destinato a protrarsi nel tempo, con l'allocazione di un importo significativo a livello di imposte differite passive. In estrema sintesi, si ritiene che ad aderire saranno solo coloro alla ricerca di un riassetto patrimoniale di forma prima che di sostanza, considerando anche che i beni rivalutabili sono gli stessi della precedente opzione (presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019) per i quali ci si dovrebbe già essere interrogati su una rivalutazione nell'esercizio 2020.

In secondo luogo può essere richiamata la rivalutazione prevista dall'articolo 12-ter del Dl 23/2020, che consente una replica della rivalutazione prevista dalla legge di Bilancio 2020, con riconoscimento fiscale dei maggiori valori condizionata a un versamento di imposta sostitutiva pari al 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili. Tale opzione può essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, ma i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano fiscalmente riconosciuti solo dal terzo esercizio successivo (con la sola eccezione degli immobili oggetto di riallineamento contabile-fiscale, il cui maggior valore è riconosciuto dall'esercizio successivo). È una rivalutazione onerosa, da esercitare rispettando il criterio delle categorie omogenee e con effetti differiti nel tempo: anche in questo caso è facile prevedere una scarsa adesione.

Il terzo riferimento normativo di potenziale interesse riguarda la rivalutazione gratuita del settore alberghiero e termale (articolo 6-bis del Dl 23/2020), sulla cui applicazione persistono non pochi dubbi interpretativi. La gratuità dovrebbe spingere i soggetti ammessi, ma al riguardo non sembra esservi affatto chiarezza: la circolare fa da un lato riferimento ai codici Ateco, ma dall'altro sembra portare ad una ricerca dell'«effettivo» svolgimento dell'attività alberghiera, in apparente contrasto con la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 5-bis del Dl 41/2021, che sembrava consentire la rivalutazione nei casi di affitto di azienda o anche del singolo immobile, purché destinato ad attività alberghiera. In attesa di definitivi chiarimenti, anche sugli aspetti dell'esercizio “parziale” o comunque indiretto dell'attività e della concreta applicazione delle categorie omogenee, si ricorda che tale norma è al suo secondo passaggio, in quanto la rivalutazione è prevista «in uno o in entrambi i bilanci» successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, con effetti immediati dal punto di vista dei maggiori ammortamenti.

Passando alle persone fisiche, dall'esame del Ddl di Bilancio non si coglie, allo stato, alcuna opportunità di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni: tale mancanza, ove confermata, costituirebbe una vera sorpresa, perché nei 20 anni dal suo esordio era stata quasi sempre riproposta, e negli ultimi due periodi d'imposta (2020 e 2021) la finestra temporale, usualmente riferita al primo semestre dell'anno, era stata anche allungata.

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