L'esperto rispondeImposte

Resta nel concordato chi riceve un avviso bonario subito pagato

Per la decadenza rileva la posizione debitoria individuale relativa al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta

di Rosanna Acierno

La domanda

Due società di persone entro il 31 ottobre 2024 hanno aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. Entrambe hanno ricevuto un preavviso telematico articolo 36bis, si richiede se siano automaticamente decadute dal condordato tenendo conto che: la ditta A ha ricevuto proprio a ridosso del 31 ottobre 2024 il preavviso per un mancato pagamento Irap del 2022 per 5.300 euro per cui ha iniziato a pagare le rate a partire da inizio novembre; la ditta B ha ricevuto a marzo 2025 un preavviso per mancato pagamento dell’Iva di maggio 2024 per 6mila euro e pagato per intero nei giorni immediatamente successivi. P. F. - Alessandria

La risposta è negativa, avendo peraltro entrambe le ditte provveduto a versare (seppure una di esse in maniera dilazionata) le somme richieste mediante gli avvisi bonari. Secondo quanto infatti stabilito dagli articoli 10, comma 2 e 24, comma 2 del Dlgs 13/2024, possono accedere al concordato preventivo biennale e mantenerne l’efficacia, i contribuenti che:

  • non abbiano debiti per tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate o debiti contributivi che emergono da atti impositivi conseguenti ad attività di liquidazione e controllo degli uffici e/o di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del Dpr 600/73 e dell’articolo 54 bis del Dpr 633/72;
  • oppure, se sussistenti, li abbiano estinti in modo tale che il debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5mila euro; i debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici. A seguito poi delle modifiche introdotte dal Dlgs 108/2024 al citato articolo 10, comma 2 del Dlgs 13/2024, è stato meglio specificato che sono rilevanti i debiti accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione «con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta» (ossia, in sede di prima applicazione, nel 2023), anche se riferiti a periodi pregressi.

Come innanzi precisato, in costanza di concordato è necessario rispettare la condizione di accesso sopra indicata al fine di evitare la decadenza...