Resta nel concordato chi riceve un avviso bonario subito pagato
Per la decadenza rileva la posizione debitoria individuale relativa al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta
La risposta è negativa, avendo peraltro entrambe le ditte provveduto a versare (seppure una di esse in maniera dilazionata) le somme richieste mediante gli avvisi bonari. Secondo quanto infatti stabilito dagli articoli 10, comma 2 e 24, comma 2 del Dlgs 13/2024, possono accedere al concordato preventivo biennale e mantenerne l’efficacia, i contribuenti che:
- non abbiano debiti per tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate o debiti contributivi che emergono da atti impositivi conseguenti ad attività di liquidazione e controllo degli uffici e/o di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del Dpr 600/73 e dell’articolo 54 bis del Dpr 633/72;
- oppure, se sussistenti, li abbiano estinti in modo tale che il debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5mila euro; i debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici. A seguito poi delle modifiche introdotte dal Dlgs 108/2024 al citato articolo 10, comma 2 del Dlgs 13/2024, è stato meglio specificato che sono rilevanti i debiti accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione «con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta» (ossia, in sede di prima applicazione, nel 2023), anche se riferiti a periodi pregressi.
Come innanzi precisato, in costanza di concordato è necessario rispettare la condizione di accesso sopra indicata al fine di evitare la decadenza...