Adempimenti

Rivalutazione nel bilancio 2021 ma senza effetto fiscale

Il maxi emendamento offre una nuova chance ma solo ai fini civilistici

di Luca Gaiani

Rivalutazione dei beni anche nel bilancio 2021, ma senza riconoscimento fiscale dei maggiori valori. Lo prevede il maxi-emendamento alla legge di conversione del decreto Sostegni. Nessuna modifica, invece, per la disciplina applicabile a chi si avvale della rivalutazione nel bilancio 2020. Per la rivalutazione gratuita del settore alberghiero-termale, confermata la possibilità di avvalersi del provvedimento anche per i beni concessi in locazione o affitto di azienda nonché per immobili in corso di costruzione.

Nuova chanche per rivalutare

Tra gli emendamenti presentati alla legge di conversione del Dl 41/2021 spiccano due interventi sulla disciplina delle rivalutazioni introdotte dal Dl 23/2020 (alberghi e terme) e dall’articolo 110 del Dl 104/2020. Con riferimento a quest’ultimo provvedimento, l’emendamento stabilisce l’introduzione di un nuovo comma per consentire alle imprese di effettuare la rivalutazione anche nel «bilancio dell’esercizio immediatamente successivo» a quello indicato nel comma 2 dell’articolo 110. Per le società con esercizio “solare” si tratta del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021. Per le società che hanno esercizio sfalsato, rileva invece il bilancio dell’esercizio successivo a quello chiuso nel 2021. L’adeguamento posticipato potrà essere utilizzato solo per beni non rivalutati nel bilancio precedente (cioè, in genere, in quello al 31 dicembre 2020). Anche se l’emendamento non lo afferma, l’inserimento della “proroga” nel corpo dell’articolo 110 comporta anche che dovrà sempre trattarsi di beni rivalutabili ai sensi della disposizione originaria e dunque già posseduti e iscritti nelle immobilizzazioni al 31 dicembre 2019 (oltre che posseduti nel bilancio 2021 in cui si effettuerà la rivalutazione).

Rivalutazione solo civilistica

La nuova chance per rivalutare soffre però di una notevole limitazione, essendo espressamente esclusa la possibilità di avvalersi del riconoscimento fiscale dei maggiori importi iscritti in bilancio pagando la modesta imposta sostitutiva del 3%. Conseguentemente, chi utilizzerà la proroga dovrà contabilizzare, a riduzione della riserva di rivalutazione, il fondo imposte differite del 27,9% (Ires e Irap), con un notevole abbattimento, oltre che dell’appeal fiscale, del beneficio patrimoniale generato dal provvedimento. Ogni milione di rivalutazione, l’adeguamento solo contabile genera infatti un maggior patrimonio di 721mila euro contro i 970mila della rivalutazione fiscale. L’emendamento esclude inoltre, per chi rivaluterà nel bilancio 2021, la possibilità di affrancare la riserva (comma 3 dell’articolo 110), ma in realtà la disposizione è inutile, perché con la rivalutazione solo contabile la riserva non è in sospensione di imposta.

Un ulteriore intervento chiarisce alcuni aspetti della rivalutazione gratuita del settore alberghiero termale prevista dall’articolo 6-bis del decreto liquidità. Si stabilisce, confermando la tesi già espressa dalle Entrate (risposta n. 200/2021), che la rivalutazione può riguardare anche immobili concessi in locazione e affitto di azienda (in quest’ultimo caso solo se gli ammortamenti sono stanziati e dedotti dal concedente) a soggetti operanti nei settori citati. Possono essere rivalutati anche immobili in costruzione, rinnovo o completamento con adeguata destinazione urbanistica.

Rivalutazione 2020

Gli emendamenti non intervengono invece sulle modalità della rivalutazione che le imprese stanno effettuando nel bilancio 2020 e neppure sul riallineamento fiscale dei maggiori valori iscritti con riguardo a beni materiali, immateriali ed avviamento. Disposizioni su cui, nelle settimane scorse, si erano invece avanzate ipotesi di modifica. Moltissime imprese hanno in questi giorni approvato i rendiconti anche in sede assembleare sicché pare necessario, e comunque auspicabile, che nessuna correzione intervenga su norme che sono già state definitivamente recepite. Ogni modifica, anche solo fiscale, comporterebbe in molti casi la non correttezza del bilancio già approvato, in particolare con riferimento all’importo del patrimonio netto, con grave danno per le imprese e per i rispettivi stakeholders.

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