Rivalutazione quote Bankitalia, la Pex è incompatibile con il riallineamento
L'agenzia delle Entrate, con la circolare 4/E del 24 febbraio 2014, ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia.
L'articolo 4 del decreto legge 133/2013, autorizzando la Banca d'Italia ad aumentare il proprio capitale mediante l'utilizzo delle riserve statutarie per un importo pari a 7,5 miliardi, ha avuto un immediato impatto nei bilanci delle banche e altri enti che partecipano al capitale dell'Istituto di vigilanza. L'aumento del valore nominale di ciascuna quota di partecipazione nel capitale della Banca d'Italia da 0,52 euro a 25mila euro ha infatti generato, nei bilanci di questi soggetti, un disallineamento tra il valore fiscale delle partecipazioni e quello nominale. Il decreto legge 133/2013 ha obbligato questi ultimi a iscrivere queste quote di partecipazione nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione al valore di 25mila euro.
Il legislatore è intervenuto quindi, in prima battuta, sulle disposizioni applicabili ai criteri di redazione dei bilanci delle società e degli enti che partecipano al capitale della Banca d'Italia. I soggetti interessati da questa novità sono quindi sia i titolari di reddito d'impresa che adottano i principi contabili internazionali (banche e assicurazioni), sia i soggetti titolari di reddito d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali, sia i soggetti non titolari di reddito d'impresa (come, ad esempio, l'Inps).
Successivamente il legislatore si è occupato delle modalità di tassazione dei plusvalori che emergono a seguito della rivalutazione. La legge di Stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 148 della legge 147/2013) ha prescritto il riallineamento dei maggiori valori civilistici ai fini fiscali tramite il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali pari al 12% del differenziale tra il valore nominale e quello fiscale.
Nell'ambito di questa speciale disciplina, la stessa legge ha previsto, inoltre, che la riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo Ias 39 (ex articolo 4 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze dell'8 giugno 2011) sia rilevante ai fini fiscali in ogni caso, senza dare cioè alcun rilievo alla categoria di provenienza dello strumento finanziario oggetto di riclassificazione. Come chiarito dalla circolare, la peculiarità del regime applicabile a questa disciplina lo rende di fatto incompatibile con la participation exemption.
La circolare ricorda inoltre che l'imposta sostitutiva, per i soggetti che hanno effettuato il riallineamento nel periodo d'imposta 2013, deve essere versata in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi nel triennio 2014-2016. I maggiori valori fiscali saranno invece immediatamente riconosciuti.
La circolare 4/E/2014 dell'agenzia delle Entrate