Imposte

Rivalutazioni, la revoca in bilancio sgonfia l’Ace

L’eliminazione contabile della riserva taglia l’effetto dell’agevolazione. Ricadute sui versamenti da ravvedere e sul modello Redditi

di Andrea Cioccarelli e Giorgio Gavelli

Entro lunedì 28 novembre è possibile per le imprese revocare, anche parzialmente, la rivalutazione ovvero il riallineamento dei beni d’impresa realizzate in base all’articolo 110 del decreto Agosto (Dl 104/2020).

La revoca, da esercitare tramite presentazione di dichiarazione integrativa, ha per oggetto le singole attività, a scelta del contribuente (in questo senso può essere parziale, in quanto selettiva per attività), ma deve essere esercitata per l’intero importo rivalutato/riallineato di ciascuna singola attività.

La revoca può essere esercitata solo fiscalmente o anche civilisticamente. In quest’ultimo caso «nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca» e, in pratica, si tornerà a una rappresentazione contabile “ante rivalutazione”. Il documento interpretativo Oic 10 dello scorso mese di maggio prevede che le società che (entro la data di approvazione del bilancio) hanno deciso di avvalersi sia della facoltà di revoca dell’affrancamento fiscale che di quella civilistica:

a) eliminano dall’attivo dello stato patrimoniale il maggior valore attribuito ai beni a fronte della rivalutazione effettuata nell’esercizio precedente in contropartita al Patrimonio Netto. Gli ammortamenti dell’esercizio sono calcolati sul valore del bene rideterminato ovvero al netto del citato maggior valore;

b) iscrivono un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al patrimonio netto. Nel caso di pagamento rateizzato, le società eliminano, in contropartita al patrimonio netto, la quota parte del debito relativo all’imposta sostitutiva ancora da versare.

Può essere stato calcolato un beneficio ai fini Ace di una quota della riserva di rivalutazione, in corrispondenza della quota di ammortamento rilevata contabilmente sui beni rivalutati. Ciò in quanto l’Agenzia ha affermato (risposta a interpello 889/2021) che le riserve di rivalutazione create dal 2011 sono da considerare realizzate (e, quindi, rilevanti Ace) non solo per i maggiori valori emergenti in caso di cessione del bene rivalutato (circolare 21/E/2015), ma anche in corrispondenza dell’ammortamento del maggior valore iscritto, che viene parificato a un «realizzo». Grazie alla SuperAce (articolo 19 del Dl 73/2021), per il 2021 l’effetto è amplificato dall’applicazione del coefficiente di rendimento del 15% sino a 5 milioni di incremento del capitale proprio.

Ma quali attenzioni occorre avere in caso di revoca? Vanno distinti, a nostro avviso, i due casi della revoca solo fiscale da quella anche civilistica.

Nella prima situazione, la revoca meramente fiscale non incide sugli effetti “benefici” ai fini Ace e super Ace, in quanto la riserva civilistica (anche se non più in sospensione d’imposta) è comunque una riserva di rivalutazione che si “realizza” per effetto degli ammortamenti e delle cessioni. Tutt’al più occorrerà tener presente della sua riduzione contabile operata in contropartita all’iscrizione del fondo imposte differite (paragrafo 13 del documento Oic 10).

Diversamente, la revoca anche civilistica elimina la riserva anche contabilmente e, conseguentemente, anche l’effetto benefico ai fini super Ace. Se quest’ultimo vantaggio è stato quantificato prima di decidere per la revoca (ad esempio a giugno, in sede di determinazione delle imposte a saldo 2021) occorre tener presente della sua vanificazione (totale o parziale) sia ai fini del ravvedimento dei versamenti Ires che della presentazione del modello Redditi 2022. In entrambi i casi (revoca solo fiscale o anche civilistica) eventuali maggiori ammortamenti sui beni rivalutati spesati nel bilancio 2021 non saranno più deducibili. Poiché il provvedimento delle Entrate è datato 29 settembre l’applicazione al ravvedimento delle ordinarie sanzioni potrebbe essere opinabile.

Infine, va ricordato che la revoca potrebbe riguardare anche le imprese del settore alberghiero ma, stante la gratuità della rivalutazione (e del riallineamento), si ritiene che possa, se del caso, riguardare il solo affrancamento della riserva. Interessante la possibilità di revocare la rivalutazione onerosa al 3% nelle ipotesi in cui la circolare 6/E/2022 ha “aperto” alla rivalutazione gratuita.

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