Professione

Ruoli prescritti dopo cinque anni

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di Salvina Morina e Tonino Morina

La prescrizione

Tra i debiti a ruolo, risultano somme relative a oltre dieci anni fa. È vero che dopo cinque anni di silenzio il debito è prescritto?

La risposta è affermativa. Chi intende avvalersi della rottamazione delle cartelle deve verificare se i crediti del Fisco o degli altri enti impositori sono prescritti. Deve cioè tenere conto del fatto che, dopo cinque anni di silenzio da parte dell’ente impositore, sono di fatto “cancellati” i crediti risultanti dalle cartelle di pagamento. Per la Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23397/16, depositata il 17 novembre 2016, le pretese della Pubblica amministrazione, agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni, e altri enti impositori, si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, con l’eccezione dei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. Il credito, dopo cinque anni, è prescritto anche se il contribuente ha presentato ricorso contro la cartella dopo i termini previsti dalla legge, di norma, entro 60 giorni dalla notifica e, quindi, la cartella si è resa definitiva.

Fino a cinque rate

Come si devono pagare le somme dovute per la rottamazione delle cartelle?

Il contribuente, che si avvale della definizione agevolata, può estinguere il debito in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, cioè nel mese di luglio 2017. Per chi sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare a partire dal 1° agosto 2017.

La definizione è valida solo nel momento in cui tutte le somme dovute sono tempestivamente versate. Per chi paga a rate, il 70% delle somme dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nel 2018. Il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018. Per il 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per il 2018, la scadenza delle rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

Il contenzioso

L’adesione alla definizione agevolata comporta la rinuncia al contenzioso. Vorrei sapere quando si considera cessata la materia del contendere.

La rottamazione delle cartelle rileva negli eventuali giudizi pendenti in cui sono parti l’agente della riscossione o l’ente creditore o entrambi, facendo cessare integralmente la materia del contendere solo se il carico definito riguarda l’intera pretesa. Per i contribuenti in contenzioso, la definizione agevolata è quasi sempre poco conveniente se si tratta di importi a ruolo parziali, un terzo, due terzi, con buone possibilità di risultare vincenti alla fine del contenzioso. Per l’agenzia delle Entrate, di norma, gli effetti della rottamazione prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi. Considerato che la rottamazione riguarda i crediti che l’agente della riscossione ha in carico, è possibile l’adesione del debitore anche nei casi di sentenza favorevole al contribuente che ne ha interesse, quando si tratta di sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione dell’ente impositore.

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